Fatti

{ "title": \"Apertura del fallimento di una società anonima per mancata denuncia di sovraindebitamento nonostante l’esistenza di accordi di postergazione e utili da cambio valuta", \"facts": \"

Parti e svolgimento del procedimento:

La ricorrente è una società anonima iscritta nel registro delle imprese con sede a Zurigo (la «Società»). Il suo consiglio di amministrazione comprendeva tra gli altri il cittadino russo C., residente in Russia. La società di revisione della Società era la B. AG (la «Società di revisione»).

Con lettera del 10 luglio 2023, la Società di revisione comunicò alla Società che, nell’ambito di una revisione limitata del bilancio annuale al 31 dicembre 2022, aveva accertato uno stato di sovraindebitamento. La Società avrebbe dovuto essere risanata entro breve termine o il giudice avrebbe dovuto esserne informato. La Società di revisione fissò un termine alla Società fino al 10 agosto 2023 e annunciò che avrebbe informato il tribunale in caso di mancata risposta. La Società lasciò trascorrere inutilmente tale termine.

Il 10 agosto 2023, la Società di revisione presentò al Tribunale fallimentare di primo grado di Zurigo (il «Tribunale fallimentare di primo grado») una denuncia di sovraindebitamento, comunicando che la Società era evidentemente sovraindebitata e che il suo consiglio di amministrazione, nonostante il termine concesso, non aveva presentato né misure di risanamento né accordi di postergazione.

Con sentenza del 5 dicembre 2023, il Tribunale fallimentare di primo grado aprì il fallimento della Società e incaricò l’Ufficio fallimentare Zurigo Altstadt con l’esecuzione. Contro tale decisione la Società propose ricorso al Tribunale superiore del Cantone di Zurigo (il «Tribunale superiore»), il quale respinse il gravame con decisione del 25 gennaio 2024 e aprì nuovamente il fallimento con effetto da tale data.

La Società in liquidazione propose quindi il 26 febbraio 2024 ricorso in materia civile dinanzi al Tribunale federale. Essa chiese l’annullamento della decisione del Tribunale superiore del 25 gennaio 2024 nonché dell’apertura del fallimento. In via subordinata, chiese la rimessione della causa al giudice di merito per una nuova valutazione.

Quadro giuridico e questioni controverse:

La Società sostenne di non essere stata sovraindebitata né al 31 dicembre 2022 né alla fine di aprile 2023. Inoltre, sarebbero stati stipulati accordi di postergazione sufficienti a coprire lo stato di sovraindebitamento. Infine, il tasso di cambio dei prestiti subordinati (in valuta russa) al 30 giugno 2023 si sarebbe evoluto a suo favore, generando un utile di cambio di circa 419.000 franchi. Tale utile di cambio avrebbe dovuto essere iscritto come attività nel bilancio intermedio al 30 giugno 2023 valutato ai valori di realizzo, con la conseguenza che lo stato di sovraindebitamento sarebbe stato più che coperto.

Il Tribunale superiore e, in precedenza, il Tribunale fallimentare di primo grado ritennero invece la Società sovraindebitata, basandosi sui documenti presentati dalla Società di revisione e sulla mancata collaborazione della Società. Quest’ultima aveva in particolare lamentato dinanzi al Tribunale federale la violazione degli art. 725b CO, art. 729c CO e art. 192 LEF. Essa contestava tra l’altro che non fosse stato accertato uno stato di sovraindebitamento manifesto e che la Società di revisione avesse qualificato come non più corrispondente la sua denuncia di sovraindebitamento del 10 agosto 2023 con lettera del 20 dicembre 2023. Inoltre, né il bilancio annuale al 31 dicembre 2022 né un bilancio intermedio ai valori di continuazione e di realizzo avrebbero evidenziato uno stato di sovraindebitamento manifesto.

La Società sostenne inoltre di non essere mai stata invitata a redigere e presentare un bilancio intermedio (revisionato). Inoltre, avrebbe presentato deduzioni dettagliate volte a confutare lo stato di sovraindebitamento. Infine, avrebbe dimostrato in modo dettagliato di disporre di accordi di postergazione sufficienti a coprire lo stato di sovraindebitamento.

  • Modalità di procedura della Società di revisione:
  • La Società di revisione aveva inizialmente accertato uno stato di sovraindebitamento ai valori di continuazione, ma in seguito, con lettera del 20 dicembre 2023, aveva rettificato tale valutazione e confermato che non sussisteva più uno stato di sovraindebitamento manifesto.
  • La Società contestò tuttavia di essere mai stata sovraindebitata, sostenendo che gli accordi di postergazione e gli utili da cambio valuta coprivano lo stato di sovraindebitamento o addirittura ne impedivano la sussistenza.

Decisione delle autorità inferiori:

Il Tribunale fallimentare di primo grado e il Tribunale superiore ritennero comunque la Società sovraindebitata, basandosi sui documenti presentati dalla Società di revisione e sulla mancata collaborazione della Società. Quest’ultima avrebbe violato l’obbligo di collaborazione non avendo redatto né presentato un bilancio intermedio né reagito alle richieste della Società di revisione e delle autorità inferiori. Inoltre, le deduzioni dettagliate presentate non avrebbero potuto confutare lo stato di sovraindebitamento.

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Principio inquisitorio e obbligo di collaborazione:

Il Tribunale federale sottolinea innanzitutto che il tribunale fallimentare deve accertare d’ufficio lo stato di fatto ai sensi dell’art. 255 lett. a CPC. Ciò non esonera tuttavia le parti dal loro obbligo attivo di collaborazione. Le parti devono comunicare al giudice i fatti giuridicamente rilevanti e indicare le prove disponibili (DTF 130 III 102 consid. 2.2; sentenza 5A_354/2016 del 22 novembre 2016 consid. 4.1).

Nel caso di specie, la Società ha violato il proprio obbligo di collaborazione sotto diversi profili. Essa non ha reagito né alle richieste della Società di revisione né ai provvedimenti del Tribunale fallimentare di primo grado. Inoltre, ha presentato deduzioni dettagliate che non sono valse a confutare lo stato di sovraindebitamento. Infine, ha dimostrato in modo dettagliato di disporre di accordi di postergazione sufficienti a coprire lo stato di sovraindebitamento.

Il Tribunale federale rileva che la Società ha violato il proprio obbligo di collaborazione non avendo redatto né presentato un bilancio intermedio né reagito alle richieste della Società di revisione e delle autorità inferiori. Inoltre, ha presentato deduzioni dettagliate che non sono valse a confutare lo stato di sovraindebitamento.

Requisito di una denuncia di sovraindebitamento:

Il Tribunale federale conferma la giurisprudenza costante secondo cui l’apertura del fallimento per sovraindebitamento ai sensi dell’art. 192 LEF in combinato disposto con l’art. 725b cpv. 3 CO presuppone una denuncia formale di sovraindebitamento. Tale denuncia può essere presentata esclusivamente dal consiglio di amministrazione, dalla società di revisione o da un revisore autorizzato. Il giudice fallimentare non può aprire il fallimento d’ufficio, nemmeno qualora venga a conoscenza di un eventuale stato di sovraindebitamento in altro modo (sentenze 5A_790/2017 del 3 settembre 2018 consid. 3.3.3; 5A_625/2015 del 18 gennaio 2016 consid. 3.4; 5A_587/2011 del 9 novembre 2011 consid. 4.3).

Il dovere sussidiario della società di revisione di informare il giudice in caso di sovraindebitamento manifesto e di persistente inerzia del consiglio di amministrazione costituisce un atto sostitutivo nei confronti di un consiglio di amministrazione inadempiente. Esso mira a prevenire il protrarsi dello stato di insolvenza e a tutelare i creditori e la collettività dal permanere della società nel traffico giuridico nonostante il suo stato di sovraindebitamento (DTF 127 IV 110 consid. 5a; sentenze 5A_517/2011 del 16 dicembre 2011 consid. 3.1; 5A_221/2008 del 10 luglio 2008 consid. 2.3).

Irrevocabilità e rettificabilità della denuncia di sovraindebitamento:

Il Tribunale federale rileva che la denuncia di sovraindebitamento costituisce un obbligo legale e non può essere revocata, ma solo rettificata (sentenza 5A_625/2015 del 18 gennaio 2016 consid. 3.2.2 e 3.4.4; sentenza del Tribunale federale del 15 gennaio 1945, in: BlSchK 1945 pag. 62 ss.). Qualora emerga che la Società non è sovraindebitata o che al momento della decisione non sussiste più uno stato di sovraindebitamento, il giudice non può aprire il fallimento (JAGMETTI/TALBOT, op. cit., pag. 272).

Requisiti di prova dello stato di sovraindebitamento:

Il Tribunale federale conferma che lo stato di sovraindebitamento deve essere provato sia ai valori di continuazione sia ai valori di realizzo, qualora non sussista la capacità di continuazione dell’attività. Ai fini della valutazione se lo stato di sovraindebitamento sia manifesto, è sufficiente che emerga chiaramente dalle circostanze (sentenze 4A_505/2007 dell’8 febbraio 2008 consid. 4.1.2; 4C.117/1999 del 16 novembre 1999 consid. 1a).

Nel caso di specie, la Società di revisione aveva…