Art. 192 LEF
D’ufficio
Il fallimento è dichiarato d’ufficio, senza preventiva esecuzione, nei casi previsti dalla legge.
Le sentenze di principio 5
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Dichiarazione di fallimento di una società a responsabilità limitata (art. 192 LEF); legittimazione per ricorrere contro il decreto di fallimento (art. 174 LEF)5 citazioni
-
2Dichiarazione del fallimento di una società anonima senza preventiva esecuzione; in alternativa, avviso di eccedenza di debiti da parte dell'ufficio di revisione; eccedenza di debiti; retrocessione dei creditori a un gr…3 citazioni
-
3Estradizione. 1. La violazione del principio della specialità va fatto valere con il ricorso per cassazione2 citazioni
-
4Responsabilità dello stato in caso di una dichiarazione di fallimento, che si pretende tardiva, di una società anonima; legittimazione attiva; distinzione fra danno diretto e indiretto dei creditori della società; art.…1 citazioni
-
5Nozione di danneggiato0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
Konkurseröffnung ohne vorgängige Betreibung (Art. 192 SchKG, Art. 725a OR)14 citazioni
-
Konkurseröffnung ohne vorgängige Betreibung (Art. 192 SchKG)5 citazioni
-
Dichiarazione di fallimento senza previo precetto esecutivo4 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.