Fatti

{ "title": \"Rigetto del ricorso di revisione avverso la decisione di non entrata in materia di visto", \"facts": \"

Il cittadino russo [A.] (nato nel 1985) ha presentato il 17 febbraio 2023 presso la rappresentanza svizzera all’estero a Mosca una domanda di visto Schengen per un soggiorno di 90 giorni finalizzato alla frequenza di un corso di lingua. L’emissione del visto è stata rifiutata con provvedimento formale. Contro tale decisione [A.] ha proposto opposizione, respinta dal Segretariato di Stato della migrazione (SEM) il 24 marzo 2023. Il Tribunale amministrativo federale, sezione VI, ha respinto il ricorso proposto contro tale decisione con sentenza del 16 maggio 2024. Contro tale sentenza [A.] ha presentato il 21 giugno 2024 ricorso al Tribunale federale (2C_316/2024), che ha dichiarato la non ammissibilità del ricorso in modo palesemente infondato. Con lettera del 11 settembre 2024 [A.] ha richiesto la revisione di tale decisione di non entrata e ha chiesto la gratuita patrocinio nonché la notifica della sentenza sulla Gazzetta federale, poiché dal suddetto giorno non dispone più di un domicilio di recapito in Svizzera.

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Il Tribunale federale ha preliminarmente esaminato l’ammissibilità del ricorso di revisione. Secondo l’art. 61 LTF, le sentenze del Tribunale federale acquistano forza di giudicato nel giorno della loro pronuncia e una nuova verifica è in linea di principio esclusa. Una revisione è possibile solo per i motivi tassativamente elencati agli art. 121 e segg. LTF. Il ricorrente ha fatto riferimento all’art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, secondo cui è possibile una revisione se vengono scoperti in seguito fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi che non potevano essere prodotti nel precedente procedimento. Tuttavia, il Tribunale ha precisato che gli aspetti giuridici, come una valutazione giuridica errata o una nuova giurisprudenza, non costituiscono motivi idonei di revisione.

Il ricorrente ha fondato il proprio ricorso di revisione sull’Accordo del 2 settembre 1993 tra la Svizzera e la Russia sullo scambio di stagiaires, che gli conferirebbe, a suo dire, un diritto di ingresso per motivi di studio. Il Tribunale federale ha tuttavia rilevato che tale accordo non costituisce un nuovo fatto ai sensi dell’art. 123 cpv. 2 lett. a LTF e quindi non fonda un motivo di revisione. Inoltre, l’accordo non muta la liceità del ricorso originario, poiché questo concerneva l’ingresso in Svizzera al di fuori di una procedura di autorizzazione e il ricorrente non rientrava nell’ambito di applicazione dell’ALC. Il ricorso in materia di diritto pubblico era pertanto escluso.

Il Tribunale federale ha constatato che il ricorrente non ha addotto vizi della decisione di non entrata 2C_316/2024 rilevanti ai fini della revisione. Il ricorso di revisione è quindi privo di una motivazione giuridicamente sufficiente ai sensi dell’art. 42 cpv. 2 in relazione agli art. 121 e segg. LTF. Pertanto, non si è entrati nel merito del ricorso di revisione palesemente infondato senza ulteriori misure istruttorie.

Poiché, secondo quanto dichiarato dallo stesso ricorrente, questi non dispone più di un domicilio di recapito in Svizzera, la sentenza è stata notificata come richiesto mediante pubblicazione del dispositivo sulla Gazzetta federale. Inoltre, non sono stati addebitati costi giudiziari e non è dovuta alcuna indennità alle parti.

In conclusione, il Tribunale federale ha deciso di non entrare nel merito del…