Art. 11 PC

1 Se l’indirizzo del destinatario è sconosciuto, la notifica si fa mediante pubblicazione. Tuttavia la notifica della petizione mediante pubblicazione avviene solo dopo che l’attore ha eseguito infruttuosamente le indagini che si possono esigere da lui per conoscere l’indirizzo del convenuto.
2 La pubblicazione è ammissibile anche nel caso in cui è da presumere che una notifica all’estero non può essere eseguita.
3 La pubblicazione avviene mediante inserzione nel Foglio federale e, se il giudice lo ritiene opportuno, anche in altri fogli. Quale giorno della notifica vale quello in cui esce il Foglio federale.

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Responsabilità dello Stato; anticipo delle spese processuali
    · 04/12/2024 · 1 citazioni de
  • Schengen-Visum
    · 03/10/2024 · 1 citazioni de Riassunto
  • Responsabilità dello Stato
    · 14/06/2024 · 1 citazioni de Riassunto

Ultime sentenze del TF

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