Fatti
Parti e svolgimento del procedimento: Il ricorrente ([A.] ) ha presentato il 6 giugno 2023 un esposto penale nei confronti di [B.] e [C.] per falso in documenti (art. 251 CP) e false dichiarazioni alle autorità del registro commerciale (art. 153 CP) in relazione alla Fondazione [D.] . La Procura II del Cantone Zurigo ha respinto l’apertura delle indagini con provvedimento del 5 luglio 2023. Contro tale decisione il ricorrente ha proposto ricorso presso l’Alta Corte del Cantone Zurigo, che il 2 febbraio 2024 ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il ricorrente si rivolge ora alla Corte federale con un ricorso penale, chiedendo l’annullamento della decisione cantonale e l’apertura di un’indagine penale nei confronti degli indagati. Inoltre, chiede la declaratoria della sua legittimazione in qualità di danneggiato e l’ammissione al gratuito patrocinio.
Contesto: Il ricorrente fonda la propria legittimazione al ricorso sulla circostanza di essere stato nominato, nel testamento del defunto dott. [D.] , quale membro permanente del Consiglio di fondazione della Fondazione [D.] . Tuttavia, con sentenza del Tribunale distrettuale di Zurigo del 16 maggio 2012, era stato revocato dalla carica di membro del Consiglio di fondazione. Il Tribunale distrettuale di Zurigo ha inoltre respinto un suo ricorso per revisione il 10 gennaio 2024. Il ricorrente afferma che i presunti reati lo avrebbero leso direttamente nella sua sfera privata, segnatamente attraverso una discriminazione durante le sedute del Consiglio di fondazione, un procedimento dinanzi al Tribunale commerciale e la nuova iscrizione della fondazione come fondazione familiare nel registro commerciale.
Legge
1. Mancanza di legittimazione al ricorso La Corte federale verifica innanzitutto se il ricorrente possa essere considerato danneggiato ai sensi dell’art. 115 cpv. 1 CPP e, quindi, legittimato a proporre ricorso. Secondo tale disposizione, è danneggiato chi è stato leso nei suoi diritti da un reato in modo immediato. La legittimazione al ricorso presuppone che il ricorrente sia titolare del bene giuridico tutelato dalla norma penale violata. Nei delitti documentali (art. 251 CP) e nelle false dichiarazioni alle autorità del registro commerciale (art. 153 CP) si tratta tuttavia, in via principale, di reati a tutela dell’interesse generale, segnatamente della fiducia nel traffico giuridico e nel registro commerciale. I diritti individuali sono lesi solo in via eccezionale, qualora il reato sia diretto specificamente contro una determinata persona. Il ricorrente non ha tuttavia dimostrato che i presunti reati lo abbiano leso direttamente nella sua sfera privata. La sua precedente qualità di membro del Consiglio di fondazione e l’asserita discriminazione non sono sufficienti a fondare una lesione immediata dei diritti, anche alla luce del fatto che la decisione di primo grado ha accertato con forza di cosa giudicata la sua revoca dalla carica di membro del Consiglio di fondazione.
2. Motivazione insufficiente del ricorso La motivazione del ricorso del ricorrente non soddisfa i requisiti dell’art. 42 LTF. Essa contiene sì una dettagliata esposizione dei fatti, ma omette un’adeguata disamina delle argomentazioni della decisione impugnata. Inoltre, manca una dimostrazione plausibile di come il ricorrente sarebbe stato leso direttamente dai presunti reati. L’affermazione secondo cui la sentenza del 16 maggio 2012 sarebbe nulla non è suffragata da accertamenti giudiziali. La decisione di primo grado, inoltre, non ha accertato arbitrariamente i fatti, ma si è basata sulla documentazione e sulla valutazione…