Fatti

Il ricorrente A.A., cittadino brasiliano nato nel 1987, è entrato in Svizzera il 16 marzo 2020 e ha fatto registrare la propria partnership con il cittadino svizzero B.A. il 26 giugno 2020. In seguito, con decisione del 3 luglio 2020, gli è stata rilasciata una autorizzazione di soggiorno. Da aprile 2023 i partner vivono separati.

Il 25 agosto 2023 l’Ufficio della migrazione del Cantone Zurigo ha respinto una domanda del ricorrente volta al rinnovo dell’autorizzazione di soggiorno, poiché non ricorrevano né un caso di eccezionale gravità per violenza domestica né motivi di salute. I mezzi di ricorso cantonali proposti sono risultati infruttuosi. Il ricorrente ha quindi presentato ricorso in materia di diritto pubblico avverso la sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone Zurigo del 19 giugno 2024, chiedendo l’annullamento della stessa e il rinnovo della sua autorizzazione di soggiorno. In via subordinata, ha chiesto l’annullamento della sentenza e la rimessione della causa all’Ufficio della migrazione per una nuova valutazione.

Con ordinanza presidenziale del 29 agosto 2024 è stata concessa al ricorso efficacia sospensiva. Il Tribunale amministrativo del Cantone Zurigo ha chiesto il rigetto del ricorso, mentre la Direzione della sicurezza cantonale ha rinunciato a presentare osservazioni. Il Tribunale federale ha respinto il ricorso.

Legge

L’oggetto del contendere dinanzi al Tribunale federale concerneva la questione se, a seguito dello scioglimento della partnership registrata con un cittadino svizzero, al ricorrente spettasse un diritto di soggiorno. Il Tribunale federale ha esaminato in via preliminare l’applicabilità della nuova normativa, in particolare della disposizione transitoria di cui all’art. 126g LStrI, entrata in vigore il 1° gennaio 2025. Tale disposizione prevede che, per le domande presentate ai sensi dell’art. 50 LStrI prima dell’entrata in vigore della modifica del 14 giugno 2024, si applica la nuova normativa.

Il Tribunale federale ha constatato che il ricorrente aveva presentato la domanda di rinnovo dell’autorizzazione di soggiorno prima dell’entrata in vigore della modifica normativa. Tuttavia, la sentenza della prima istanza (Tribunale amministrativo del Cantone Zurigo) era stata emessa il 19 giugno 2024, ossia prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina. Era quindi dubbio se la disposizione transitoria dell’art. 126g LStrI si applicasse anche al procedimento di ricorso pendente dinanzi al Tribunale federale e se dovesse essere applicata la nuova normativa.

Il Tribunale federale ha precisato che, secondo i principi generali, le modifiche normative di carattere sostanziale intervenute nel corso di un procedimento di ricorso non sono in linea di principio rilevanti. La legittimità degli atti amministrativi si valuta in base alla normativa vigente al momento della loro adozione. Le modifiche normative successive sono prese in considerazione solo in via eccezionale, qualora sussistano motivi cogenti per l’applicazione immediata della nuova normativa. Nel caso di specie, una simile eccezione non è stata ravvisata, poiché la disposizione transitoria dell’art. 126g LStrI menziona unicamente le domande pendenti, non anche i procedimenti di ricorso pendenti. Inoltre, la formulazione della disposizione non lasciava spazio a un’applicazione nel procedimento dinanzi al Tribunale federale.

Il Tribunale…