Fatti
Parti e situazione di fatto:
Le ricorrenti A. e B. (comunione ereditaria) si opponevano all’iscrizione di un certificato di nascita tedesco e di un riconoscimento di filiazione del 1967 nel registro civile svizzero. La resistente C. è una cittadina tedesca nata in Germania nel 1967, con domicilio abituale in Germania. Suo padre E. (cittadino svizzero) aveva riconosciuto la paternità nel 1967 in Germania e si era impegnato al pagamento degli alimenti. E. è deceduto nel 2016. A. e B. sono i suoi eredi legittimi dal matrimonio con A.
C. ha richiesto nel 2017 all’ufficio dello stato civile del Cantone San Gallo l’iscrizione del certificato di nascita tedesco e del riconoscimento di paternità di E. L’Ufficio per i diritti dei cittadini e lo stato civile (AfBZ) ha respinto la domanda nel 2018, ma è stato rinviato al riesame dal Tribunale amministrativo del Cantone San Gallo nel 2019. L’AfBZ ha autorizzato l’iscrizione nel 2020, confermata dalle istanze cantonali. Le ricorrenti hanno eccepito la violazione dell’ordre public svizzero e la mancata applicazione del diritto anteriore (NAG).
Legge
Diritto applicabile e norme transitorie:
Il Tribunale federale ha esaminato in primo luogo se il diritto internazionale privato (LDIP) sia applicabile al caso. Secondo l’art. 199 LDIP, le domande di riconoscimento e di esecuzione sono disciplinate dal LDIP se presentate dopo la sua entrata in vigore (1° gennaio 1989). Ciò vale anche per atti giuridici compiuti prima del 1989, come il riconoscimento di una filiazione straniera. Le ricorrenti sostenevano che dovesse applicarsi il diritto anteriore (NAG), in particolare l’art. 8 NAG, secondo cui sarebbe stato determinante il diritto della patria del riconoscente (diritto svizzero). Il Tribunale federale ha respinto tale argomento, poiché il riconoscimento della filiazione deve essere valutato secondo il LDIP e le norme transitorie di quest’ultimo non prevedono effetti retroattivi.
Validità del riconoscimento tedesco della filiazione:
Il riconoscimento della paternità da parte di E. nel 1967 era stato costituito secondo il diritto tedesco come «paternità alimentare» (solo obbligo di mantenimento). Con la legge tedesca sullo status dei figli nati fuori dal matrimonio (NEhelG) del 1969, entrata in vigore nel 1970, i figli nati fuori dal matrimonio sono stati equiparati a quelli legittimi. L’art. 12 § 3 cpv. 1 NEhelG prevedeva una valorizzazione retroattiva delle paternità alimentari esistenti in rapporti di filiazione giuridica. Tale disposizione si applica anche agli stranieri che avevano riconosciuto la paternità in Germania. Il Tribunale federale ha confermato che la normativa tedesca sulla valorizzazione retroattiva del riconoscimento di paternità del 1967 è valida secondo il diritto tedesco e che, pertanto, l’iscrizione nel registro svizzero deve essere autorizzata.
Riserva dell’ordre public:
Le ricorrenti hanno eccepito una violazione dell’ordre public svizzero (art. 27 cpv. 1 LDIP), sostenendo che la normativa tedesca costituisse una «privilegio per i figli stranieri» e violasse il divieto di retroattività. Il Tribunale federale ha respinto tale eccezione: la riserva dell’ordre public è una clausola di eccezione da interpretare restrittivamente e si applica solo in…