Art. 32 LDIP
1 La decisione o il documento stranieri concernenti lo stato civile sono iscritti nei registri dello stato civile se così dispone l’autorità cantonale di vigilanza.
2 L’iscrizione è autorizzata se sono adempiute le condizioni di cui agli articoli 25 a 27.
3 Se non è certo che nello Stato estero del giudizio siano stati sufficientemente rispettati i diritti procedurali delle parti, gli interessati devono essere sentiti prima dell’iscrizione.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Riconoscimento ed iscrizione di certificati di nascita stranieri nel registro dello stato civile in caso di maternità sostitutiva; ordine pubblico25 citazioni
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2Iscrizione di decisioni e documenti stranieri nel registro dello stato civile; riconoscimento di una decisione in materia di maternità surrogata15 citazioni
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3Iscrizione di un certificato di nascita georgiano nel registro dello stato civile in caso di maternità sostitutiva5 citazioni
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4Riconoscimento di un matrimonio celebrato all'estero (art. 45 LDIP; art. 54 Cost.; art. 8 e 12 CEDU)5 citazioni
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5Iscrizione nei registri dello stato civile svizzero di una decisione o di un documento stranieri pronuncianti un cambiamento di sesso4 citazioni
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6Iscrizione di un certificato di nascita georgiano nel registro dello stato civile in caso di maternità sostitutiva3 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Eintragung im Zivilstandsregister (Tod einer ausländischen Person im Ausland)5 citazioni
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5 citazioni21/12/2005 · 5 citazioni de
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4 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.