Fatti
La contribuente (nata nel 1967) con domicilio fiscale a [U.] /BE aveva presentato un’istanza di sgravio avverso le decisionazioni di tassazione della Direzione delle contribuzioni del Cantone Berna (KSTV/BE) per il periodo fiscale 2020. L’istanza è stata respinta dalla Commissione di ricorso tributario del Cantone Berna con provvedimento del 17 gennaio 2023, poiché la contribuente non aveva depositato il modulo e la documentazione nei termini prescritti. Avverso tale provvedimento ella ha proposto, in data 7 febbraio 2023, un’istanza di reintegrazione nel termine, respinta dalla Commissione di ricorso tributario con ordinanza intermedia del 20 marzo 2023. Avverso tale reiezione la contribuente ha proposto, in data 19 aprile 2023, ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo del Cantone Berna, respinto con sentenza del 27 aprile 2023 (100.2023.122U) poiché non soddisfaceva i requisiti di motivazione inerenti a un ricorso fondato (art. 32 cpv. 2 LRPG/BE). Il Tribunale amministrativo ha motivato tale decisione rilevando che la contribuente non aveva preso posizione sulle considerazioni della Commissione di ricorso tributario in merito all’esistenza di un impedimento scusabile ai sensi dell’art. 161 cpv. 3 LTB/BE. Avverso tale sentenza la contribuente ha proposto, in data 24 maggio 2023, un ricorso costituzionale sussidiario dinanzi al Tribunale federale, chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
Legge
Il Tribunale federale verifica in primo luogo se ricorra una questione giuridica di principio o un caso di particolare importanza, ciò che esclude. Ne consegue l’improponibilità del ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi dell’art. 83 lett. m LTF. Rimangono da esaminare i presupposti del ricorso costituzionale sussidiario ai sensi degli artt. 113 segg. LTF. Con tale ricorso può essere fatta valere unicamente la violazione di diritti individuali costituzionali (art. 116 LTF). Il Tribunale federale prende in esame una tale censura solo se essa è sufficientemente motivata nel ricorso (onere qualificato di censura e motivazione ai sensi dell’art. 117 in relazione all’art. 106 cpv. 2 LTF). La contribuente, nel suo ricorso, non ha tuttavia indicato in che modo sarebbero stati violati diritti individuali costituzionali, né ha sufficientemente motivato i requisiti formali dell’atto di ricorso ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 LRPG/BE. Le sue argomentazioni si…