Fatti

Parti e svolgimento del procedimento:

Il ricorrente (istante) ha depositato il 21 dicembre 2024 un ricorso presso il Tribunale commerciale del Cantone di Zurigo. Il Tribunale commerciale gli ha concesso un termine per il versamento di un acconto delle spese processuali, ha respinto la sua domanda di gratuito patrocinio con ordinanza del 11 aprile 2025 e ha rigettato il suo reclamo avverso tale decisione con sentenza 4A_236/2025 del 6 giugno 2025. Una domanda di riesame presentata dal ricorrente è stata respinta il 27 giugno 2025; di conseguenza, il Tribunale commerciale non ha dato corso al ricorso poiché l’acconto delle spese non è stato versato.

Il ricorrente ha proposto reclamo al Tribunale federale il 24 agosto 2025, respinto con sentenza 4A_399/2025 del 11 settembre 2025. Contestualmente, è stata respinta la sua domanda di gratuito patrocinio e di assistenza legale per il procedimento dinanzi al Tribunale federale. Il Tribunale federale gli ha posto a carico le spese processuali di fr. 500.-- e non ha concesso alcuna indennità alle parti.

Il 14 ottobre 2025 l’istante ha presentato un ricorso di revisione dinanzi al Tribunale federale. Ha chiesto l’annullamento della sentenza 4A_399/2025 del 11 settembre 2025, la trattazione nel merito del suo reclamo, la correzione delle decisioni sulle spese a suo favore, un’indennità di fr. 84'594.-- nonché il gratuito patrocinio per il procedimento di revisione. Il Presidente della prima sezione civile ha respinto con decreto del 16 ottobre 2025 la domanda di effetto sospensivo.

Legge

Presupposti della revisione e onere della motivazione: La revisione di una decisione del Tribunale federale è ammessa solo per i motivi tassativamente elencati agli artt. 121–123 LTF. Il ricorso di revisione deve contenere le domande e la relativa motivazione con indicazione dei mezzi di prova (art. 42 cpv. 1 LTF). Una mera affermazione generica di violazioni procedurali non è sufficiente; occorre dimostrare in che modo sussista un motivo di revisione e in quale misura il dispositivo della sentenza debba essere modificato. Nel caso di specie, l’istante non ha sufficientemente comprovato alcuno dei motivi di revisione di cui agli artt. 121–123 LTF.

Esame dei motivi di revisione addotti: L’istante ha fondato il suo ricorso di revisione sugli artt. 121 lett. a e c, 122 e 123 cpv. 2 LTF. Con riguardo all’art. 121 lett. a LTF (violazione delle norme sulla costituzione dell’organo giudicante o sulla ricusazione) e alla lett. c LTF (domande non esaminate), non ha fornito alcuna prova concreta di violazioni o di domande trascurate. Si è limitato a muovere accuse generiche, prive di rilevanza ai fini della revisione. L’art. 122 LTF (violazione della CEDU) non è applicabile poiché l’istante non ha adito la Corte EDU, sicché difetta una sentenza definitiva di tale organo giurisdizionale. L’art. 123 cpv. 2 LTF (fatti o mezzi di prova nuovi e rilevanti emersi successivamente) non è stato comprovato, poiché l’istante non ha addotto nuovi elementi, definiti come tali, che non…