Fatti
Parti e soggetti coinvolti:
- Ricorrente: Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC)
- Resistente: Fondazione svizzera A. (Fondazione), iscritta nel registro IVA dal 1° gennaio 1995, con scopo di precoce individuazione, promozione, formazione, assistenza e cura sociale di persone disabili in Svizzera
- Grado inferiore: Tribunale amministrativo federale (sentenza del 14 maggio 2024)
- Data della decisione: 28 novembre 2024 (9C_363/2024)
Sviluppo della fattispecie:
- 26 luglio 2010: La Fondazione chiede all’AFC una chiarificazione dell’ambito della propria attività imprenditoriale ai sensi della nuova legge IVA (LIVA) a partire dal 2010. Propone una suddivisione del 40 % di attività imprenditoriale (basata su proventi derivanti da vendita di merci, sponsorizzazioni, redditi da locazione ecc.) e del 60 % di attività non imprenditoriale (donazioni, liberalità, eredità).
- 29 luglio 2010: L’AFC approva la procedura della Fondazione e conferma per iscritto che la detrazione dell’imposta pregressa possa essere effettuata, purché le condizioni della Fondazione rimangano invariate e le basi legali non subiscano modifiche.
- 7 novembre 2018: La Fondazione chiede all’AFC una conferma che, alla luce della restrittiva interpretazione del principio dell’unità dell’impresa da parte del Tribunale federale, non possa essere identificato alcun ambito non imprenditoriale. Il riferimento è alla sentenza 2C_781/2014 (DTF 141 II 199), che aveva giudicato illegittima la c.d. prassi del 25/75 per cento dell’AFC.
- 23 gennaio 2019: L’AFC comunica alla Fondazione che questa presenta un ambito non imprenditoriale (finalità ideale) e un ambito imprenditoriale (vendita di materiale ausiliario, ricavi da forniture e prestazioni). Le sovvenzioni secondo la LAI sono attribuite all’ambito non imprenditoriale e non comportano alcuna riduzione della detrazione dell’imposta pregressa.
- 2 maggio 2019: L’AFC ribadisce la propria posizione e conferma che le sovvenzioni devono essere attribuite all’ambito non imprenditoriale.
- 9 dicembre 2019: La Fondazione dichiara di considerare ancora valido il ruling del 29 luglio 2010 e accetta la suddivisione del 40 % di attività imprenditoriale. Sospende la prescrizione per l’anno 2014 e chiede la detrazione dell’imposta pregressa.
- 17 marzo 2020: L’AFC annuncia un controllo per i periodi fiscali 2014–2019.
- 4 maggio–17 giugno 2020: Esecuzione del controllo; l’AFC comunica alla Fondazione il 17 giugno 2020 un risultato provvisorio del controllo.
- 27 maggio 2020: L’AFC informa la Fondazione che i rapporti calcolati nel ruling del 2010 (40 % di ambito imprenditoriale) si basavano sui dati del 2009 e che le basi legali sono nel frattempo mutate. Non approva la proposta della Fondazione.
- 22 luglio 2020: L’AFC apporta correzioni a favore delle imposte pregresse per un totale di fr. 206'161.- (fr. 141'679.- per il 2014–2018 e fr. 64'482.- per il 2019).
- 13 luglio 2022: L’AFC conferma la propria posizione in una decisione e mantiene le correzioni.
- 15 settembre 2022: La Fondazione presenta ricorso e chiede la restituzione dell’importo pagato sotto riserva di fr. 206'161.- oltre agli interessi di mora, nonché la determinazione delle imposte per il 2014–2019 su importi inferiori. L’AFC trasmette il ricorso come ricorso diretto al Tribunale amministrativo federale.
- 14 maggio 2024: Il Tribunale amministrativo federale accoglie il ricorso, annulla la decisione dell’AFC e rinvia la causa per il conteggio finale e il calcolo degli interessi di mora.
- 25 giugno 2024: L’AFC propone ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale esamina in questa causa se l’AFC sia legittimata a revocare retroattivamente un’informativa rilasciata nel 2010 ai sensi dell’art. 69 LIVA e a correggere di conseguenza le liquidazioni fiscali della Fondazione per gli anni 2014–2019. Al centro della questione vi è il principio di buona fede (art. 5 cpv. 3 e art. 9 Cost.) nonché la protezione del legittimo affidamento in materia di IVA.
Protezione del legittimo affidamento e diritto all’informativa ai sensi dell’art. 69 LIVA: Il Tribunale federale conferma che il diritto all’informativa previsto dall’art. 69 LIVA della persona soggetta all’imposta è tutelato dal diritto costituzionale alla protezione del legittimo affidamento. Un’informativa ai sensi dell’art. 69 LIVA è vincolante per l’AFC e per la persona soggetta all’imposta, purché sia stata rilasciata in relazione a una fattispecie concreta, l’autorità fosse competente e l’erroneità dell’informativa non fosse riconoscibile senza ulteriori indagini da parte della persona soggetta all’imposta. La protezione del legittimo affidamento decade tuttavia se tra il momento dell’informativa e la realizzazione della fattispecie interviene una modifica dell’ordinamento giuridico. Rilevante è in tal senso se si tratta di una modifica legislativa o di una modifica della situazione giuridica a seguito di giurisprudenza. Una semplice modifica della prassi amministrativa o di prassi consolidate non è invece sufficiente a eliminare la protezione del legittimo affidamento.
Nessuna modifica giuridica rilevante: L’AFC sostiene che la giurisprudenza del Tribunale federale (in particolare DTF 141 II 199) e la conseguente modifica della prassi dell’AFC costituiscano una modifica giuridica rilevante che farebbe decadere la protezione del legittimo affidamento. Il…