Art. 65 LIVA
Principi
1 L’AFC è competente per la determinazione e la riscossione dell’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero e dell’imposta sull’acquisto.
2 Essa prende le decisioni necessarie per una determinazione e una riscossione dell’imposta conformi alla legge, in quanto la loro emanazione non sia espressamente riservata a un’altra autorità.
3 Essa pubblica senza indugio qualsiasi nuova prassi che non sia di carattere esclusivamente interno.
4 Tutti gli atti amministrativi devono essere eseguiti sollecitamente.
5 L’onere amministrativo che la riscossione dell’imposta comporta per il contribuente non può eccedere quanto assolutamente necessario per l’applicazione della presente legge.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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12 citazioni
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2Diritto d'informazione; tutela della buona fede in materia di IVA; modifiche di prassi consolidate1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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29 citazioni
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19 citazioni
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12 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.