Fatti
La [A. SA] con sede a [U.] offre agli investitori investimenti diretti in alberi di teak in piantagioni in Ecuador e Costa Rica. Gli investitori acquistano un diritto sul valore dei futuri ricavi derivanti dalla vendita del legname abbattuto, mentre la gestione delle piantagioni è affidata alla società o alle sue controllate. Dopo un ciclo di 20 anni, gli alberi vengono abbattuti e venduti e gli investitori ricevono il ricavo netto di vendita al netto di una commissione di gestione del 15%.
Nei bilanci annuali 2016 e 2017 la società ha iscritto, con la denominazione „Accantonamenti manutenzione alberi“, accantonamenti pari a Fr. 2 Mio. (2016) e Fr. 4,5 Mio. (2017). L’Ufficio cantonale delle imposte di Nidvaldo inizialmente non ha tenuto conto di tali accantonamenti ai fini della determinazione del reddito imponibile. A seguito del ricorso della società, le liquidazioni per i periodi d’imposta 2016 e 2017 sono state rettificate, ammettendo accantonamenti per rischi a carico della stessa pari al 5% del fatturato annuale (2016: Fr. 793’660.–; 2017: Fr. 894’839.–). Il Tribunale amministrativo del Canton Nidvaldo, sezione tributaria, ha respinto con sentenza del 25 ottobre 2021 i ricorsi avverso tali decisioni. La società ha quindi proposto ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo il riconoscimento degli accantonamenti originariamente iscritti per Fr. 2 Mio. e Fr. 4,5 Mio. per i periodi d’imposta 2016 e 2017.
Legge
Il Tribunale federale esamina il ricorso sotto il profilo della sua ammissibilità e constata che il giudice di primo grado ha emesso una sentenza unitaria per le imposte cantonali e per l’imposta federale diretta, il che è ammissibile poiché le questioni giuridiche sono disciplinate in modo uniforme nel diritto armonizzato. Il ricorso è stato presentato nei termini e secondo le forme prescritte e si rivolge contro una sentenza definitiva di un giudice cantonale superiore. La ricorrente sostiene che gli accantonamenti sono giustificati sotto il profilo commerciale, poiché corrispondono ai rischi effettivi delle piantagioni di teak in Ecuador e Costa Rica. Essa richiama i rilevanti rischi politici e climatici nei paesi di coltivazione e sostiene che gli accantonamenti forfettari pari al 5% del fatturato, come riconosciuti dall’Ufficio cantonale delle imposte e dal giudice di primo grado, non siano sufficienti.
Per quanto concerne il riconoscimento fiscale degli accantonamenti, occorre in primo luogo rilevare che, in materia tributaria, si parte dal diritto commerciale (artt. 957 ss. CO). Il principio di rilevanza fiscale (art. 58 cpv. 1 lett. a LIFD) vincola la determinazione dell’imposta alla contabilità conforme al diritto commerciale, salvo disposizioni divergenti particolari. Gli accantonamenti devono essere iscritti in bilancio qualora derivino da eventi passati, sia probabile un deflusso di mezzi finanziari e la loro entità possa essere stimata in modo attendibile (art. 959 cpv. 5 CO). Sotto il profilo fiscale, sono ammessi accantonamenti per obbligazioni esistenti nell’esercizio con entità indeterminata o per rischi di perdita imminenti (art. 29 cpv. 1 lett. a e c LIFD).
La ricorrente fraintende tuttavia la natura degli accantonamenti fiscalmente riconosciuti. Gli accantonamenti da essa originariamente iscritti per la „manutenzione degli alberi“ riguardano costi di gestione periodici che si verificano nell’esercizio e che pertanto devono essere contabilizzati come oneri nello stesso esercizio. Non si tratta di vere e proprie obbligazioni verso terzi, bensì di tipiche obbligazioni interne, non accantonabili. La ricorrente non può neppure avvalersi di un accantonamento per perdite future, poiché non ha fornito una prova concreta di un rischio di perdita effettivo.
Gli accantonamenti forfettari pari al 5% del fatturato, riconosciuti dal giudice di primo grado, non sono stati costituiti per la manutenzione degli alberi, bensì per due rischi specifici: il rischio di garanzia (1% del fatturato) e il rischio di invendibilità degli alberi (4% del fatturato). Il rischio di garanzia deriva dalle condizioni generali di vendita della ricorrente, secondo cui, in caso di deperimento di oltre il 10% degli alberi nei primi quattro anni, è dovuta una…