Fatti

Parti e svolgimento del procedimento:

Il ricorrente [A.] (nato nel 2015) è un minore affetto da autismo infantile precoce, seguito dal Servizio di educazione precoce pedagogico-curativa [U.] /LU a partire da marzo 2018. Nel marzo 2019 ha frequentato un piccolo gruppo di gioco e, da allora, ha partecipato al servizio Kita Plus presso la struttura per l’infanzia [D.] . Dall’estate 2020 ha frequentato la Casa dei bambini Montessori [U.] /LU, anch’essa con il servizio Kita Plus.

Il 28 gennaio 2021 la direttrice della scuola [E.] , d’accordo con i genitori, ha richiesto l’istruzione speciale esterna del ricorrente a causa di un bisogno di istruzione speciale nel settore «comportamento e sviluppo socio-emotivo: disturbo dello spettro autistico diagnosticato». Il Servizio della formazione scolastica del Canton Lucerna ha quindi disposto, il 4 marzo 2021, l’istruzione speciale esterna presso la Scuola pedagogico-curativa [U.] /LU per il periodo dal 1° agosto 2021 al 31 luglio 2023, in base a un bisogno di istruzione speciale nel settore «sviluppo cognitivo (bisogno complesso)».

Contro tale provvedimento, il 27 marzo 2021 il ricorrente ha presentato ricorso al Dipartimento dell’educazione e della cultura del Canton Lucerna, chiedendo l’istruzione speciale integrata nella scuola regolare con sostegno e assistenza legati alla disabilità. Il ricorso è stato respinto il 12 agosto 2021. Il Tribunale cantonale di Lucerna ha confermato con sentenza del 9 marzo 2022 l’istruzione speciale separata presso la Scuola pedagogico-curativa [U.] /LU.

Con ricorso in materia di diritto pubblico del 2 maggio 2022, il ricorrente si è rivolto al Tribunale federale. Ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e la disposizione dell’istruzione speciale integrata nella scuola regolare nel luogo di residenza fino al 31 luglio 2023. In via subordinata, ha richiesto l’assegnazione alla ASS-Lernwerkstatt in [V.] /LU o la rimessione alla sede di grado inferiore. Inoltre, ha chiesto la concessione dell’effetto sospensivo nonché l’acquisizione di una perizia del Servizio specializzato autismo del Canton Lucerna o di un altro ente specializzato e una relazione specialistica dell’Ufficio federale per l’uguaglianza per le persone con disabilità.

Il Tribunale federale ha respinto la domanda di effetto sospensivo con provvedimento del 25 maggio 2022. Nel corso della procedura di audizione, sia il Tribunale cantonale sia il Dipartimento dell’educazione e della cultura hanno chiesto il rigetto del ricorso.

Legge

1. Ammissibilità del ricorso:

Il Tribunale federale ha preso in esame il ricorso poiché la sentenza impugnata del Tribunale cantonale di Lucerna del 9 marzo 2022 costituiva una decisione cantonale di ultima istanza in materia di diritto pubblico (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF). Il ricorrente aveva un interesse degno di protezione alla verifica della decisione, poiché l’istruzione speciale separata contestata era stata disposta fino al 31 luglio 2023. Il ricorso è stato presentato nei termini e nella forma prescritti (art. 100 cpv. 1, art. 42 LTF).

2. Parametri di valutazione e onere di censura:

Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso sotto il profilo della violazione del diritto federale e internazionale nonché del diritto inter-cantonale (art. 95 lett. a, b e e LTF). Ha applicato il diritto d’ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF), ma si è limitato alle censure formulate, salvo che non emergessero vizi giuridici evidenti. L’applicazione del diritto cantonale è stata verificata solo sotto il profilo dell’arbitrarietà (art. 9 Cost.).

3. Principi in materia di istruzione speciale:

Il Tribunale federale ha richiamato i principi giuridici internazionali e costituzionali in materia di istruzione speciale, segnatamente la priorità dell’istruzione speciale integrata secondo l’art. 24 CRPD, art. 8 cpv. 2 Cost., art. 19 in combinato disposto con art. 62 Cost. e art. 20 LDis. Tale priorità non è assoluta: l’istruzione speciale separata è giustificata qualora le esigenze del minore non possano essere soddisfatte con un sostegno aggiuntivo nella scuola regolare. Il criterio decisivo è il superiore interesse del minore (art. 3 Convenzione sui diritti del fanciullo). I Cantoni dispongono di un margine di discrezionalità, che tuttavia è limitato dal principio di proporzionalità e dal divieto di discriminazione.

4. Diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.):

Il ricorrente ha eccepito una violazione del diritto di essere sentito, poiché la sede di grado inferiore non si sarebbe sufficientemente confrontata con le sue argomentazioni relative all’istruzione speciale integrata, alla diagnosi di intelligenza e alle carenze della relazione psicopedagogica. Il Tribunale federale ha escluso una violazione del diritto di essere sentito, poiché la sede di grado inferiore aveva esaminato i punti essenziali per la decisione e motivato adeguatamente la propria pronuncia. In particolare, aveva affrontato la questione se l’istruzione speciale separata corrispondesse alle esigenze del ricorrente, tenendo conto del principio della priorità dell’istruzione speciale integrata.

5. Accertamento del fatto e valutazione delle prove:

Il ricorrente ha eccepito un accertamento del fatto e una valutazione delle prove arbitrari, segnatamente in merito alle capacità cognitive e al bisogno individuale di sostegno. Il Tribunale federale ha escluso l’arbitrarietà, poiché la sede di grado inferiore aveva potuto fondare le proprie conclusioni sulla relazione psicopedagogica e su ulteriori accertamenti.…