Fatti
I comproprietari C. e D. gestiscono, tramite LNA società E. SA, una serra orticola autorizzata su terreni situati in zona agricola a Bernex (Ginevra). Il progetto di sopraelevazione di tale serra, volto a migliorarne l’ergonomia, è stato depositato presso il Dipartimento cantonale del territorio (DT) il 13 marzo 2019. Dopo modifiche, una terza versione del progetto è stata presentata il 19 novembre 2020. Il DT ha rilasciato un’autorizzazione edilizia il 14 gennaio 2021, nonostante deroghe alle prescrizioni cantonali e federali in materia di sagoma e distanze, subordinatamente all’accettazione da parte dell’Ufficio cantonale dell’agricoltura e della natura (OCAN) in merito alla conformità alla zona.
I vicini A. e B.A., proprietari di terreni confinanti, hanno impugnato tale autorizzazione dinanzi al Tribunale amministrativo di prima istanza di Ginevra (TAPI), che ha respinto il loro ricorso con sentenza del 31 marzo 2022. LNA Camera amministrativa della Corte di giustizia di Ginevra ha confermato tale giudizio con ordinanza del 30 agosto 2022. Il Tribunale federale ha infine accolto il ricorso in materia di diritto pubblico e annullato l’ordinanza della Corte di giustizia.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato due motivi principali sollevati dai ricorrenti: 1) LNA violazione del loro diritto di essere sentiti e 2) LNA violazione dell’art. 16a cpv. 3 LPT in merito alla conformità del progetto alla zona agricola.
Sul diritto di essere sentiti: Il Tribunale ha respinto tale motivo, ritenendo che LNA Corte di giustizia ginevrina avesse sufficientemente motivato LNA propria decisione. Le spiegazioni fornite dalla precedente istanza, in particolare basandosi sulle posizioni del dipartimento e dettagliando il ragionamento, permettevano ai ricorrenti di comprendere i motivi della decisione e di proporre un ricorso fondato. Tale motivazione rispondeva alle esigenze dell’art. 29 cpv. 2 LNA e della giurisprudenza federale (DTF 142 II 154 consid. 4.2; DTF 137 II 266 consid. 3.2).
Nel merito: conformità del progetto alla zona agricola: Il progetto di sopraelevazione della serra, destinata a una coltivazione orticola fuori suolo, non poteva essere autorizzato né quale sviluppo interno (art. 16a cpv. 2 LPT), poiché LNA superficie di produzione fuori suolo superava i limiti autorizzati dall’art. 37 OPT (5'000 m²), né quale eccezione prevista per le costruzioni esistenti (art. 24c LPT), poiché il progetto comportava LNA demolizione della serra esistente e LNA costruzione di una nuova serra più alta. Pertanto, solo l’art. 16a cpv. 3 LPT avrebbe potuto eventualmente applicarsi, a condizione che il progetto fosse inserito in una zona agricola speciale delimitata da una procedura di pianificazione d’assegnazione.
Il Tribunale federale ha ricordato che l’art. 16a cpv. 3 LPT richiede una procedura di pianificazione d’assegnazione…