Fatti
La convenuta ha venduto con contratto pubblico di compravendita del 15 ottobre 2019 diversi fondi (tra cui una casa d’abitazione, una stalla e prati) nella zona agricola ai ricorrenti. Il trasferimento della proprietà avrebbe dovuto avvenire entro la fine di marzo 2020. Il 3 febbraio 2020 la convenuta ha comunicato ai ricorrenti tramite SMS la volontà di «annullare» la vendita e, il 21 febbraio 2020, ha motivato tale decisione con un errore sui presupposti ai sensi dell’art. 24 cpv. 1 n. 4 CO. Essa aveva infatti assunto, al momento della conclusione del contratto, che un riutilizzo della stalla (ad esempio la realizzazione di un’abitazione con ascensore) fosse escluso in base alla normativa edilizia e di zona allora vigente. In realtà, era già in fase di elaborazione un piano di sviluppo comunale che prevedeva la creazione di una zona nucleo del villaggio, la quale avrebbe consentito tali riutilizzi.
I ricorrenti hanno proposto ricorso al Tribunale distrettuale di Hinwil il 17 luglio 2020, chiedendo il trasferimento della proprietà nonché il risarcimento dei danni pari a Fr. 37'566.-- per spese conseguenti. Il Tribunale distrettuale ha condannato la convenuta con sentenza del 27 aprile 2021 al trasferimento della proprietà, respingendo tuttavia la domanda di risarcimento dei danni per insufficiente motivazione. La convenuta ha proposto appello, respinto dal Tribunale superiore del Cantone di Zurigo con sentenza del 3 dicembre 2021. Il Tribunale superiore ha motivato il rigetto dell’appello rilevando che l’appello fondato su errore sui presupposti violava il principio della buona fede nei rapporti commerciali, poiché la convenuta aveva omesso colposamente di effettuare accertamenti attuali sulle possibilità di riutilizzo.
La convenuta ha quindi presentato ricorso in materia civile al Tribunale federale, chiedendo l’annullamento della sentenza del Tribunale superiore nonché il rigetto della domanda dei ricorrenti. Essa ha in particolare eccepito la violazione dell’art. 24 cpv. 1 n. 4 CO, sostenendo che il suo errore non fosse imputabile a negligenza, bensì alla base di una risposta vincolante dell’autorità competente risalente al 2016.
Legge
Il Tribunale federale ha innanzitutto esaminato le condizioni di ammissibilità della decisione di merito e ha dato seguito al ricorso. Al centro dell’esame vi era la questione se la convenuta potesse legittimamente invocare un errore sui presupposti ai sensi dell’art. 24 cpv. 1 n. 4 CO. Un simile errore presuppone che l’errore riguardi un determinato fatto che, secondo il principio della buona fede nei rapporti commerciali, sia stato considerato come fondamento necessario del contratto. Inoltre, l’errore deve apparire oggettivamente come presupposto essenziale del contratto. La giurisprudenza sottolinea che un errore su fatti futuri è rilevante solo se, al momento della conclusione del contratto, tali fatti potevano essere considerati oggettivamente come certi e la controparte avrebbe dovuto riconoscere l’avverarsi dell’evento come presupposto contrattuale (cfr. DTF 118 II 297 consid. 2b).
Il giudice di merito ha accertato che la convenuta, pur partendo soggettivamente dall’impossibilità di un riutilizzo della stalla, aveva fondato tale convinzione su una risposta risalente a tre anni prima. La convenuta, in qualità di parte contrattuale diligente, avrebbe dovuto effettuare accertamenti attuali, in particolare poiché il piano di sviluppo comunale era oggetto di discussione pubblica e una semplice richiesta all’amministrazione comunale avrebbe potuto svelare l’errore. Il giudice di merito ha qualificato tale omissione come comportamento negligente ai sensi dell’art. 26 CO. Un errore derivante da negligenza non esclude in linea di principio la possibilità di invocare un errore sui presupposti, ma può, in combinazione con altre circostanze, condurre a una violazione della buona fede (cfr. DTF 117 II 218 consid. 3b).
La convenuta ha sostenuto di aver potuto fare affidamento sulla risposta vincolante dell’autorità del 2016 e di non essere tenuta a riesaminare la situazione giuridica. Il Tribunale federale ha respinto tale argomentazione e ha confermato che il giudice di merito aveva correttamente valutato le circostanze concrete. La convenuta, in qualità di…