Art. 26 CO
Errore commesso per negligenza
1 La parte, che prevalendosi del proprio errore si sottrae agli effetti del contratto, è tenuta al risarcimento dei danni pel mancato contratto, ove l’errore derivi da sua colpa, salvo che l’altra parte l’abbia conosciuto o dovuto conoscere.
2 Il giudice può concedere un maggior risarcimento, quando l’equità lo richieda.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Impugnazione di una convenzione d'indennizzo17 citazioni
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2Corruzione di un funzionario: conseguenze dal profilo del diritto contrattuale14 citazioni
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3Contratto di compravendita, errore nella dichiarazione13 citazioni
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4Prescrizione dell'azione di restituzione qualora venga rifiutata l'autorizzazione a un negozio giuridico che la presuppone; conoscenza del diritto di ripetizione (art. 67 cpv. 1 CO; art. 84 lett. b LDFR)12 citazioni
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512 citazioni
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6Errore essenziale, risarcimento dei danni. 1. Art. 24 cpv. 1 n. 4 CO11 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Grundstückkauf; Grundlagenirrtum10 citazioni
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Grundlagenirrtum6 citazioni
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5 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.