Fatti
Parti e svolgimento del procedimento: Il ricorrente [A.] era, nel periodo fiscale 2016, comproprietario di un appartamento in proprietà per piani nella località [V.] (Canton Zurigo) con una quota di proprietà pari a 848/1000. Il suo partner [C.] deteneva la restante quota di 152/1000. Il 31 ottobre 2016 il ricorrente si è cancellato dalla residenza di [V.] per trasferirsi a [W.] (Canton Svitto). Per il periodo fiscale 2016 ha presentato nel Canton Zurigo una copia della dichiarazione fiscale del Canton Svitto. L’Ufficio cantonale delle imposte di Zurigo lo ha invitato, il 17 dicembre 2018, a verificare la sua residenza fiscale. Il ricorrente ha quindi presentato numerosi documenti e motivato il trasferimento con la separazione dal partner. L’Ufficio delle imposte di Zurigo lo ha tassato per le imposte cantonali e comunali 2016 con un reddito imponibile di Fr. 12'460'000.- e un patrimonio imponibile di Fr. 10'471'000.-. Avverso tale decisione ha proposto infruttuosamente i rimedi giuridici cantonali. Con ricorso del 23 maggio 2023 ha chiesto l’annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo di Zurigo del 1° febbraio 2023 nonché dell’atto di tassazione del Canton Zurigo e, eventualmente, l’annullamento dell’atto di tassazione del Canton Svitto del 12 giugno 2018 per evitare una doppia imposizione inter-cantonale.
Giudici di merito: Il Tribunale amministrativo di Zurigo ha confermato la competenza fiscale del Canton Zurigo per il periodo fiscale 2016, poiché il ricorrente avrebbe mantenuto la residenza alla fine del 2016 a [V.] . L’Amministrazione fiscale del Canton Svitto aveva in precedenza anch’essa assunto una tassazione illimitata del ricorrente, fatto che questi impugna ora con il suo ricorso.
Legge
1. Ammissibilità del ricorso Il Tribunale federale ha esaminato in via preliminare l’ammissibilità formale e sostanziale del ricorso. Ha constatato che il ricorso è stato presentato nei termini e che concerne una decisione definitiva di un’ultima istanza cantonale. Il ricorrente era legittimato a proporre ricorso ai sensi dell’art. 89 cpv. 1 LTF e dell’art. 73 cpv. 2 LAID. La domanda di annullamento dell’atto di tassazione del Canton Zurigo è stata considerata anch’essa impugnata, poiché tale atto era confluito nella sentenza del Tribunale amministrativo. La domanda nei confronti del Canton Svitto è stata parimenti ritenuta ammissibile, poiché sussistevano i presupposti per una deroga all’art. 86 LTF e la tassazione nel Canton Svitto non era più impugnabile con i normali mezzi giuridici.
2. Esame della residenza fiscale Il Tribunale federale ha preso atto dell’accertamento dei fatti operato dal giudice di merito e ha verificato se esso fosse palesemente errato o fondato su una violazione del diritto. Ha confermato la giurisprudenza secondo cui la residenza fiscale si determina in base a circostanze oggettive, riconoscibili da terzi, che manifestano l’intenzione di un soggiorno durevole. Il centro della vita di una persona è là dove si trova il centro dei suoi interessi vitali. In presenza di più collegamenti con diversi luoghi, occorre considerare i legami più forti. I criteri rilevanti sono il luogo di residenza abituale dei familiari, le relazioni sociali, la posizione professionale e le condizioni abitative.
3. Valutazione dei giudici di merito Il Tribunale federale ha ritenuto che il Tribunale amministrativo avesse correttamente assunto che il ricorrente avesse la residenza a [V.] (Canton Zurigo) alla fine del 2016. Il giudice di merito aveva considerato numerosi indizi, tra cui la disponibilità continuata dell’appartamento a [V.] , i sostegni finanziari al partner, le attività comuni come la terapia di coppia e le vacanze nonché la presenza fisica prevalente nel Canton Zurigo. La formale…