Fatti
La A. GmbH, una società commerciale con sede nel Cantone di Zugo (inizialmente a W., dal 1° luglio 2022 a U.), è l’unico socio della C. GmbH con sede a V. L’unico amministratore delegato di entrambe le società è B., residente a V./SG. La società commercia in software e hardware.
Il Dipartimento delle imposte del Cantone di San Gallo ha avviato il 22 gennaio 2021 una procedura per accertare l’obbligo fiscale della A. GmbH e le ha richiesto di presentare osservazioni nonché documenti probatori. Dopo uno scambio di scritti e un incontro orale, il Dipartimento delle imposte, con decisione del 17 dicembre 2021, ha stabilito che la A. GmbH, in ragione della sede della gestione effettiva nel Cantone di San Gallo, è soggetta all’imposta illimitata. Il ricorso avverso, deciso dal Dipartimento delle imposte il 13 aprile 2022, è stato confermato dalla Commissione di ricorso amministrativo del Cantone di San Gallo il 3 luglio 2023. Il Tribunale amministrativo del Cantone di San Gallo ha respinto il ricorso proposto avverso tale decisione con sentenza del 18 dicembre 2023.
La A. GmbH ha presentato il 30 gennaio 2024 un ricorso di diritto pubblico e ha principalmente chiesto l’annullamento della decisione cantonale nonché la constatazione che la sua sede principale d’imposta nei periodi d’imposta 2017-2021 non si trovava nel Cantone di San Gallo. In via subordinata, ha chiesto l’annullamento o la declaratoria di nullità delle decisioni di tassazione del Dipartimento delle imposte del Cantone di Zugo per lo stesso periodo e la constatazione di un credito di rimborso pari a Fr. 105'975.65. Il Dipartimento delle imposte e il Tribunale amministrativo del Cantone di San Gallo hanno chiesto il rigetto del ricorso, mentre la Direzione delle imposte del Cantone di Zugo ha chiesto la gratuità delle spese.
Legge
La ricorrente censura la pronuncia dei giudici di merito per aver violato i principi di distribuzione dell’onere della prova e per aver erroneamente ritenuto che la sede della gestione effettiva si trovasse nel Cantone di San Gallo e non in quello di Zugo. Secondo il diritto fiscale cantonale armonizzato (art. 20 cpv. 1 LAID), le persone giuridiche sono personalmente affiliate a un Cantone e soggette all’imposta illimitata se hanno la sede o la sede della gestione effettiva nel territorio cantonale. La sede della gestione effettiva è da individuare nel luogo in cui convergono i fili della direzione aziendale, vengono prese le decisioni imprenditoriali essenziali e la società ha il centro effettivo della sua esistenza economica. Non è sufficiente la mera amministrazione o l’attività degli organi societari superiori; decisiva è la gestione delle operazioni correnti nell’ambito dello scopo sociale.
La distribuzione dell’onere oggettivo della prova avviene, secondo costante giurisprudenza, in modo analogo all’art. 8 CC. La questione dell’onere della prova si pone tuttavia solo se un fatto rilevante, nonostante un ragionevole sforzo istruttorio da parte dell’autorità fiscale, rimane privo di prova. La ricorrente non deduce che i giudici di merito abbiano ritenuto la mancanza di prova e le abbiano imposto le conseguenze in materia probatoria. Essa critica piuttosto la valutazione delle prove e degli indizi da parte dei giudici di merito. Questi ultimi hanno in primo luogo accertato un semplice domicilio fittizio a W./Zugo, poiché i locali erano scarsamente utilizzati e la corrispondenza veniva inoltrata. In secondo luogo, hanno esaminato dove si trovava la gestione effettiva, giungendo alla conclusione che le attività gestionali e amministrative venivano svolte principalmente presso la residenza dell’amministratore delegato a V./SG. A sostegno di tale conclusione deponevano l’infrastruttura d’ufficio ivi presente, l’attività dell’amministratore delegato per altre società nonché la gestione della corrispondenza.
La valutazione dei giudici di merito non è contestabile. Sebbene in casi particolari la sede della gestione effettiva possa coincidere con la residenza dell’amministratore delegato, qualora la valutazione delle prove dimostri che le decisioni imprenditoriali essenziali vengono prese prevalentemente in tale luogo, la residenza dell’amministratore delegato non costituisce un criterio sussidiario per l’imposta illimitata. Ciò che conta è se in un determinato luogo vengono prese prevalentemente le decisioni imprenditoriali essenziali e gestite le operazioni. Se ciò non può essere provato con il grado di prova richiesto, l’imposta illimitata al di fuori del Cantone di sede non può sussistere. I giudici di merito hanno indicato…