Fatti

Parti e svolgimento del procedimento:

La A. GmbH (di seguito: la contribuente) è una società con sede statutaria dapprima in U./LU, dal 14 dicembre 2020 in V./ZG. Il suo unico socio e amministratore delegato B. aveva la sua residenza durante i periodi d’imposta 2012-2018 in W./ZH rispettivamente in X./ZH. L’Ufficio delle imposte del Cantone di Lucerna (KSTV/LU) ha tassato la contribuente per i periodi d’imposta 2014-2017 ai fini delle imposte cantonali e comunali del Cantone di Lucerna nonché dell’imposta federale diretta. Le decisioni di tassazione sono divenute definitive. Per il periodo d’imposta 2018 il Cantone di Lucerna ha sospeso il procedimento di tassazione a causa di una possibile rivendicazione fiscale confliggente del Cantone di Zurigo.

Il Cantone di Zurigo ha fatto valere per la prima volta la sua sovranità fiscale sulla contribuente il 23 dicembre 2019 e ha emanato il 31 gennaio 2020 una decisione di accertamento con cui ha rivendicato la sovranità fiscale a partire dal periodo d’imposta 2014. Il ricorso contro questa decisione, deciso il 15 maggio 2020, è divenuto definitivo. Successivamente il Cantone di Zurigo ha tassato i periodi d’imposta 2014-2018 ai fini delle imposte cantonali e comunali, ma non dell’imposta federale diretta. La contribuente ha proposto ricorso contro queste decisioni di tassazione, a seguito del quale l’Ufficio delle imposte del Cantone di Zurigo, con decisione del 7 gennaio 2021, non è entrato nel merito del ricorso. Ha motivato ciò sostenendo che la contribuente non avesse impugnato la decisione del 15 maggio 2020, motivo per cui la richiesta di accertamento dell’assenza di sovranità fiscale era inammissibile. Allo stesso modo non ha dato seguito alla richiesta di intervento del Cantone di Lucerna.

La contribuente ha proposto ricorso al Tribunale delle imposte del Cantone di Zurigo, che ha respinto il ricorso con decisione del 10 maggio 2021. Successivamente ha proposto ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo, che ha respinto il ricorso con decisione del 12 gennaio 2022. Con ricorso del 24 febbraio 2022 la contribuente ha quindi proposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Il Cantone di Zurigo ha chiesto il rigetto del ricorso, mentre l’Ufficio delle imposte del Cantone di Lucerna ha chiesto l’accoglimento del ricorso nei confronti del Cantone di Zurigo e, in via subordinata, il rigetto del ricorso nei confronti del Cantone di Lucerna.

Questioni giuridiche: Il ricorso concerne gli effetti vincolanti di una decisione formale definitiva in materia di domicilio fiscale del Cantone di Zurigo nonché la decadenza processuale dell’eccezione di mancanza di sovranità fiscale. Inoltre, si tratta della ammissibilità del ricorso avverso decisioni cantonali non definitive in materia di doppia imposizione.

Legge

1. Ammissibilità del ricorso e decadenza processuale:

Il Tribunale federale esamina in via preliminare l’ammissibilità del ricorso. Poiché l’Ufficio delle imposte del Cantone di Zurigo non è entrato nel merito del ricorso della contribuente, l’oggetto della controversia si limita alla questione dell’entrata nel merito. In assenza di una decisione cantonale definitiva che si pronunci, almeno in via pregiudiziale, sulla soggettiva obbligazione tributaria e sul domicilio fiscale della contribuente e contenga accertamenti di fatto al riguardo, il Tribunale federale non può attualmente valutare la correttezza sostanziale delle tassazioni del Cantone di Zurigo. Le domande eventuali della contribuente nei confronti del Cantone di Lucerna si rivelano pertanto inammissibili, poiché non ricorre una rinuncia al requisito della definitività cantonale. Non si entra nel merito di tali domande. Allo stesso modo non si entra nel merito dell’eccezione di decadenza sollevata dal Cantone di Lucerna nei confronti del Cantone di Zurigo.

2. Effetti vincolanti delle decisioni formali definitive in materia di domicilio fiscale:

Il Tribunale federale modifica la sua giurisprudenza in materia di effetti vincolanti delle decisioni formali definitive in materia di domicilio fiscale. Una decisione positiva in materia di domicilio fiscale, con cui un Cantone accerta la sua sovranità fiscale, deve essere qualificata come decisione preliminare o intermedia sulla competenza. Tali decisioni non producono una cosa giudicata sostanziale, ma determinano una decadenza processuale dell’eccezione di incompetenza, qualora non siano impugnate. La contribuente tuttavia non ha diritto a una decisione in materia di domicilio fiscale qualora abbia riconosciuto senza riserve l’obbligazione tributaria in un Cantone, pur essendo a conoscenza della rivendicazione fiscale confliggente di un altro Cantone. Ciò vale indipendentemente dal fatto che il Cantone abbia accertato la sovranità fiscale separatamente o abbia deciso in via pregiudiziale nella decisione di tassazione.

3. Nessun vincolo del Tribunale federale a livello sostanziale:

Il Tribunale federale non è vincolato agli accertamenti di fatto sostanziali di una decisione formale definitiva in materia di domicilio fiscale. Un tale vincolo sarebbe incompatibile con il diritto processuale vigente e con l’armonizzazione fiscale. Il Tribunale federale ha oggi il compito di garantire l’interpretazione e…