Fatti

La S.à r.l. [A.] con sede statutaria in [U.] /SZ è stata assoggettata dall’amministrazione fiscale del Canton Svitto all’imposta cantonale e comunale nonché all’imposta federale diretta per i periodi d’imposta 2016 a 2018. Queste imposizioni sono state accettate dalla società senza contestazione e sono divenute definitive.

Con lettera del 6 novembre 2020, l’Ufficio cantonale delle imposte di San Gallo comunicò alla società che, in base alle informazioni acquisite, si presumeva una gestione effettiva dal Canton San Gallo. Dopo accertamenti, l’Ufficio delle imposte dispose con decisione del 15 febbraio 2021 che la S.à r.l. [A.] fosse assoggettata a tassazione illimitata a partire dal 1° gennaio 2016 presso la sede della sua gestione effettiva in [V.] (comune di [W.] ) /SG. La società propose opposizione senza successo, prima che i suoi mezzi di ricorso cantonali venissero respinti con decisione di ricorso della Commissione di ricorso amministrativo del 25 aprile 2022 e con sentenza del Tribunale amministrativo del 22 settembre 2022.

Il 24 ottobre 2022 la S.à r.l. [A.] ha presentato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Ha chiesto l’annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo e la declaratoria che il Canton San Gallo non abbia alcuna competenza fiscale sulla ricorrente. In via subordinata, ha chiesto l’annullamento delle decisioni di imposizione del Canton Svitto relative alle imposte cantonali e comunali nonché all’imposta federale diretta per i periodi d’imposta 2016 a 2018 e la condanna del Canton Svitto a restituire alla ricorrente gli importi già versati a titolo di imposta per tali periodi. In subordine ulteriore, ha chiesto la rimessione della causa al Tribunale amministrativo di San Gallo per una nuova valutazione.

L’Ufficio delle imposte e il Tribunale amministrativo del Canton San Gallo nonché l’amministrazione fiscale del Canton Svitto e l’Amministrazione federale delle contribuzioni hanno chiesto il rigetto del ricorso, eccependo in particolare il Canton Svitto la decadenza dal diritto di ricorso.

Legge

Il Tribunale federale esamina in primo luogo la ricevibilità del ricorso. Esso è stato presentato nel rispetto dei termini e delle forme e si rivolge contro una decisione definitiva di un’ultima istanza cantonale. La ricorrente, in qualità di contribuente, è legittimata a proporre ricorso ai sensi dell’art. 73 cpv. 2 LAID. Inoltre, in caso di doppia imposizione inter-cantonale, può essere impugnata anche un’imposizione definitiva di un altro Cantone, poiché il percorso di ricorso deve essere esaurito in un solo Cantone. Le decisioni di imposizione del Canton Svitto sono quindi impugnate in via accessoria.

Il ricorso si rivolge contro la declaratoria della competenza fiscale del Canton San Gallo a partire dal periodo d’imposta 2016. Le persone giuridiche sono assoggettate a tassazione per appartenenza personale se la loro sede o la loro gestione effettiva si trova in Svizzera o nel Cantone. In caso di discrepanza tra sede statutaria e gestione effettiva, il conflitto va risolto secondo i principi del diritto federale sul divieto di doppia imposizione inter-cantonale. Rilevante è il luogo in cui convergono i fili della direzione aziendale e vengono prese le decisioni essenziali dell’impresa. Una sede statutaria non è riconosciuta come sede fiscale principale se ha solo valore formale e non corrisponde alla realtà effettiva.

Il Tribunale amministrativo ha confermato la competenza fiscale del Canton San Gallo, basandosi su indizi di un centro di attività commerciale presso il domicilio del socio amministratore in [V.] (comune di [W.] ) /SG. Presso la sede in [U.] /SZ esisteva unicamente un domicilio fittizio senza infrastruttura o personale proprio. La gestione effettiva della società era affidata al solo dipendente e socio amministratore [C.] , il cui domicilio si trova in [V.] (comune di [W.] ) /SG. La precedente istanza ha tenuto conto della distribuzione dell’onere della prova: il Canton San Gallo…