Art. 56 CC
La sede delle persone giuridiche, salvo diversa disposizione degli statuti, è nel luogo dove si tiene la loro amministrazione.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1DTF 45_I_19013 citazioni27/06/1919 · 13 citazioni
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2Divieto della doppia imposizione; domicilio fiscale principale e cambiamento di sede5 citazioni
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3DTF 55_I_842 citazioni10/05/1929 · 2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Steuerhoheit 2008 - 2011 für die Kantons- und Gemeindesteuern37 citazioni
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Staats- und Gemeindesteuer des Kantons Zürich, Steuerperioden 2009 und 2010 (Doppelbesteuerung)36 citazioni
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Steuerhoheit (ab 2002)33 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.