Fatti
La contribuente, una società anonima con sede statutaria a Berna, non ha presentato la propria dichiarazione fiscale per il periodo d’imposta 2018 nonostante l’avvertimento dell’autorità di tassazione del Cantone di Berna (KSTV/BE). Successivamente, sono state emesse due ordinanze di tassazione in data 17 marzo 2020, regolarmente notificate alla contribuente. Quest’ultima ha trasmesso le ordinanze alla propria fiduciaria, senza tuttavia presentare impugnazione entro il termine di 30 giorni.
Solo il 5 maggio 2020 la contribuente, tramite la fiduciaria, ha presentato un’istanza di restituzione in pristino del termine d’impugnazione, allegando contestualmente una dichiarazione fiscale compilata, considerata come impugnazione implicita. L’autorità di tassazione non ha preso in considerazione l’impugnazione, motivo per cui la contribuente ha proposto ricorso e appello alla commissione di ricorso fiscale del Cantone di Berna. Entrambi i mezzi di impugnazione sono stati respinti con decisioni del 22 ottobre 2020.
La contribuente ha quindi presentato ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone di Berna, che ha respinto i ricorsi con decisione del 3 dicembre 2011. Il tribunale ha motivato la decisione sostenendo che il rapporto di mandato tra la contribuente e la fiduciaria è stato provato solo a partire dal 5 maggio 2020 e che, fino a tale data, la contribuente non aveva manifestato in modo inequivocabile la volontà di incaricare la fiduciaria. Inoltre, la contribuente non era stata impedita nell’adempimento dell’onere di presentare tempestivamente l’impugnazione o di sollecitare la fiduciaria sullo stato dei lavori. La fiduciaria, dal canto suo, aveva commesso una colpa organizzativa e di accettazione, non avendo informato adeguatamente la contribuente o rifiutato il mandato. Un documento rilasciato dall’Ospedale Insel di Berna non attestava né una totale incapacità lavorativa del fiduciario incaricato né l’impossibilità di agire tempestivamente o di incaricare un rappresentante. Inoltre, dal documento non emergeva l’appartenenza a un gruppo a rischio Covid-19. Avrebbero potuto essere utilizzati mezzi di comunicazione elettronica per ottenere le istruzioni necessarie.
Contro tale decisione, la contribuente ha proposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale chiedendo l’annullamento della decisione impugnata e l’accoglimento dell’istanza di restituzione in pristino dello stato. Ha altresì chiesto che la commissione di ricorso fiscale fosse incaricata di annullare la valutazione ufficiale a partire dal periodo d’imposta 2018 e di rinviare la causa all’autorità di tassazione per una nuova tassazione.
Legge
Il Tribunale federale esamina in primo luogo la ricevibilità del ricorso. Constata che sono soddisfatte le condizioni del ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi dell’art. 82 lett. a, art. 83 contrario, art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2, art. 89 cpv. 1, art. 90 e art. 100 cpv. 1 LTF in combinato disposto con l’art. 146 LIFD e l’art. 73 LAID, nella misura in cui la contribuente chiede la restituzione in pristino del termine d’impugnazione scaduto. Tuttavia, la domanda ulteriore volta a ottenere una nuova valutazione ufficiale è inammissibile, poiché costituisce un’estensione illegittima dell’oggetto del contendere (art. 99 cpv. 2 LTF).
Nel merito, il Tribunale federale verifica se i giudici di merito hanno correttamente ritenuto che non sussistessero i presupposti per la restituzione in pristino dello stato. A tal fine si basa sulle disposizioni dell’art. 133 cpv. 3 LIFD e dell’art. 161 cpv. 3 LTB/BE, che sono sostanzialmente identiche. Secondo tali norme, un atto tardivo può essere preso in considerazione solo se la persona assoggettata alla tassazione dimostra di essere stata impedita, senza sua colpa, nell’adempimento tempestivo dell’atto (presupposto materiale) e se il mezzo di impugnazione è stato presentato entro 30 giorni dal venir meno dell’impedimento (presupposto formale). Tra gli impedimenti figurano in particolare il servizio militare o civile, la malattia, l’assenza dal Paese o altri motivi rilevanti, ma non il sovraccarico di lavoro, le carenze organizzative o l’assenza per ferie.
Il Tribunale federale conferma la valutazione dei giudici di merito secondo cui la pandemia di Covid-19 di per sé non giustifica l’assenza di colpa per la scadenza del termine. La contribuente non ha dimostrato di essere stata…