Fatti
Parti e svolgimento del procedimento:
I ricorrenti, una minore ([B.] , nata nel 2009) e suo padre ([A.] ), impugnarono un’espulsione retroattiva di dieci giorni dalla scuola in presenza disposta dalla direzione scolastica [S.] /ZH e dal Consiglio distrettuale di Bülach. L’espulsione era stata ordinata dopo che [B.] aveva rifiutato di partecipare a un test collettivo per il coronavirus nella sua scuola, nonostante vi fossero state diverse infezioni. Il ricorso iniziale fu respinto dal Tribunale amministrativo del Canton Zurigo, dopodiché i ricorrenti si sono rivolti al Tribunale federale.
Fatti in dettaglio:
- Ordinanza di espulsione dalla scuola: Il 7 aprile 2021 l’Ufficio scolastico del Canton Zurigo informò i genitori di un test collettivo nella scuola di [B.] . In caso di rifiuto della partecipazione, si sarebbe dovuto presumere un’infezione e disporre un’espulsione temporanea dalla scuola in presenza. Poiché [B.] rifiutò il test, dal 9 aprile 2021 fu esclusa per dieci giorni dalla frequenza scolastica.
- Provvedimenti dei ricorrenti: Il 15 aprile 2021 [A.] chiese per iscritto l’accesso della figlia a scuola senza sottoporsi al test. Il Consiglio distrettuale di Bülach respinse con decisione del 11 agosto 2021 un ricorso, poiché [B.] non era legittimata a proporlo autonomamente. Il Tribunale amministrativo annullò tale decisione e rinviò la causa. Il Consiglio distrettuale di Bülach respinse il ricorso il 13 aprile 2022. Il Tribunale amministrativo di Zurigo confermò tale decisione con sentenza del 13 settembre 2022.
- Ricorso al Tribunale federale: I ricorrenti presentarono il 20 ottobre 2022 un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo l’annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo. In particolare, essi contestarono la violazione del diritto di essere sentiti (art. 29 cpv. 2 Cost.), del principio di responsabilità individuale (art. 6 Cost.) nonché del diritto a un’istruzione scolastica di base sufficiente e gratuita (art. 19 Cost.).
Legge
1. Ammissibilità del ricorso:
Il Tribunale federale ha esaminato innanzitutto l’ammissibilità del ricorso. Ha constatato che la sentenza impugnata è una decisione di ultima istanza in materia di diritto pubblico e pertanto soggetta a ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a, art. 83 contrario, art. 86 cpv. 1 lett. d, art. 90 LTF). La ricorrente [B.] era parte nel procedimento cantonale ed era particolarmente toccata nella sua sfera giuridica dall’atto impugnato, risultando quindi legittimata a proporre il ricorso (art. 89 cpv. 1 LTF). Anche [A.] era legittimato a presentare il ricorso in nome proprio in qualità di titolare della responsabilità genitoriale. Benché i ricorrenti non avessero più un interesse attuale alla tutela giurisdizionale, il Tribunale federale ha eccezionalmente rinunciato a tale requisito, poiché le questioni giuridiche sollevate rivestono un’importanza fondamentale e potrebbero riproporsi in qualsiasi momento (cfr. DTF 147 I 478 consid. 2.2).
2. Onere di motivazione e di allegazione:
Il Tribunale federale ha ricordato che applica il diritto federale d’ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF), mentre il diritto cantonale solo in caso di arbitrarietà (art. 106 cpv. 2 LTF). I ricorrenti dovevano quindi esporre in modo chiaro e dettagliato le violazioni dei diritti fondamentali addotte. Per quanto riguarda la pretesa violazione del diritto di essere sentiti (art. 29 cpv. 2 Cost.), il Tribunale federale ha rilevato che una eventuale violazione era stata sanata, poiché i ricorrenti avevano potuto presentare osservazioni scritte prima dell’adozione del provvedimento impugnato e avevano avuto nuovamente la possibilità di esprimersi nelle successive istanze (cfr. DTF 142 II 218 consid. 2.8.1).
3. Esame del principio di responsabilità individuale (art. 6 Cost.):
I ricorrenti hanno sostenuto che la sentenza impugnata violava il principio di responsabilità individuale sancito dall’art. 6 Cost. Il Tribunale federale ha rilevato che l’art. 6 Cost. finora è stato applicato solo sporadicamente come ausilio interpretativo e non fonda pretese individuali concrete nei confronti dello Stato. Esso ha escluso la derivazione di un diritto dei genitori di decidere autonomamente sulla frequenza scolastica del figlio malato, in particolare poiché un simile comportamento potrebbe esporre terzi a un rischio di contagio. La disposizione servirebbe piuttosto come articolo di valori fondamentali e potrebbe essere utilizzata come ausilio interpretativo per altre norme costituzionali (cfr. HÄBERLE, Commentario basileese alla Cost., n. 12 ad art. 6 Cost.).
4. Esame del diritto all’istruzione scolastica di base (art. 19 Cost.):
Il diritto a un’istruzione scolastica di base sufficiente e gratuita (art. 19 Cost.) è stato individuato come oggetto centrale dell’esame. Il Tribunale federale ha ricordato che tale diritto è violato quando la formazione del minore è limitata a tal punto che non è più garantita l’uguaglianza delle chances o non vengono trasmessi contenuti di insegnamento indispensabili (cfr. DTF 144 I 1 consid. 2.2). L’espulsione temporanea dalla scuola costituiva un’interferenza con questo diritto, sicché occorreva verificare se tale interferenza fosse conforme alla Costituzione. A tal fine, il Tribunale federale ha applicato analogicamente i presupposti dell’art. 36 Cost.: base legale, interesse pubblico preponderante e proporzionalità.
5. Costituzionalità dell’espulsione dalla scuola:
a) Base legale: Il Tribunale federale ha confermato che l’espulsione dalla scuola poteva fondarsi sull’art. 38 cpv. 1 LEp, poiché [B.] era considerata una persona sospetta di contagio. Una persona è considerata sospetta di contagio quando vi sono indizi che sia infetta da agenti patogeni, senza essere malata o sospetta di malattia (cfr. Messaggio concernente la LEp, FF 2011 311 ss., pag. 452). Il giudice di merito aveva constatato che nella scuola di [B.] vi erano state diverse infezioni e che la…