Fatti
Parti e svolgimento del procedimento: Il ricorrente [A.] , padre e titolare della responsabilità genitoriale sulla figlia minore [B.] , si oppone all’esclusione temporanea della figlia dalla lezione in presenza disposta dalla commissione scolastica [U.] . L’esclusione, della durata di dieci giorni (dal 29 marzo al 7 aprile 2021), è stata disposta a seguito del rifiuto di partecipare a un test di screening per il COVID-19 ordinato dall’autorità scolastica. Le istanze precedenti – il Consiglio di quartiere [V.] e il Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo (4ª sezione) – hanno respinto i ricorsi del ricorrente. Contro la sentenza del Tribunale amministrativo del 25 novembre 2021, il ricorrente ha proposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale il 27 gennaio 2022.
Fatti in dettaglio:
Nel marzo 2021 si sono verificati nella scuola primaria Zentrum di [U.] quattro casi di infezione da COVID-19 in due classi diverse, tra cui uno nella classe di [B.] . Il Servizio medico cantonale ha quindi ordinato, il 25 marzo 2021, un test di screening per tutti gli insegnanti e gli alunni, programmato per il 26 marzo 2021 come «test della saliva». I genitori sono stati informati che, in caso di rifiuto di partecipazione, si sarebbe presumibilmente trattato di un’infezione del minore e che, in sostituzione, sarebbe stato disposto un temporaneo allontanamento dalla lezione in presenza per la durata di una quarantena. Poiché i genitori di [B.] hanno rifiutato di far sottoporre la figlia al test, la bambina è stata esclusa dalla scuola dal 29 marzo 2021 per dieci giorni. Il 31 marzo 2021 la commissione scolastica ha confermato parzialmente con effetto retroattivo tale decisione.
Il ricorrente ha contestato dinanzi alle istanze precedenti e ora dinanzi al Tribunale federale, in particolare, la violazione del diritto di essere sentito, l’accertamento incompleto dei fatti nonché la mancanza di una base legale per l’esclusione scolastica. Tra l’altro, ha sostenuto che l’ordinanza del test non sarebbe stata emanata dal Servizio medico cantonale, che i test PCR sarebbero inaffidabili e che le infezioni sarebbero state di origine esterna (ad esempio, a seguito di una partita di calcio). Ha inoltre affermato che la proporzionalità dell’esclusione scolastica non sarebbe stata rispettata, poiché non sarebbero state possibili misure meno invasive (ad esempio, test da parte del pediatra di famiglia).
Legge
Ammissibilità del ricorso: Il Tribunale federale esamina il ricorso, nonostante l’interesse attuale del ricorrente all’annullamento dell’esclusione scolastica sia venuto meno. Si tratta di una questione di principio di interesse pubblico che potrebbe ripresentarsi in qualsiasi momento. Il ricorrente, in qualità di titolare della responsabilità genitoriale, è legittimato a rappresentare la figlia (art. 304 cpv. 1 CC). Il ricorso è stato presentato nei termini e nella forma prescritti (art. 42, 100 cpv. 1 LTF).
Obbligo di censura e ambito di esame: Il ricorrente deve censurare in modo esplicito e sufficientemente motivato le violazioni dei diritti fondamentali o del diritto cantonale (art. 106 cpv. 2 LTF). Il Tribunale federale esamina l’applicazione del diritto cantonale solo in caso di arbitrarietà. L’accertamento dei fatti da parte dell’istanza precedente è vincolante per il Tribunale federale, a meno che non sia manifestamente errato o arbitrario (art. 105 cpv. 1 LTF).
Diritto di essere sentito e valutazione dei fatti: L’istanza precedente ha esaminato le censure del ricorrente – in particolare in merito alla specificità dei test PCR e all’origine dell’ordinanza del test – e, facendo riferimento alle conoscenze scientifiche dell’epoca (tra cui quelle della Swiss National Covid-19 Science Task Force) nonché al fatto che non vi erano indizi di risultati errati dei test, le ha ritenute infondate. Il ricorrente non ha dimostrato in modo concreto perché tale valutazione dovrebbe essere arbitraria. Le sue critiche per il mancato recepimento di un parere del dottor Pietro Vernazza non hanno fondamento, poiché tale parere non era stato espressamente citato nel ricorso presentato all’istanza precedente. Inoltre, la questione se le infezioni fossero avvenute all’interno o all’esterno della scuola non era rilevante per l’ordinanza dei test di screening, poiché questi servivano a tutelare la comunità scolastica e a garantire la prosecuzione dell’attività didattica.
Base legale per l’esclusione scolastica: L’esclusione scolastica temporanea si basa sull’art. 38 cpv. 1 LEp (legge sulle epidemie), che prevede misure nei confronti di persone sospette di contagio. Si considera sospetta di contagio una persona per la quale esistono indizi di infezione da agenti patogeni, senza che sia malata o sospetta di malattia (Messaggio…