Fatti
Parti e svolgimento del procedimento:
La ricorrente, la [A. SA] in liquidazione, è stata dichiarata fallita su richiesta della resistente [B.] dalla presidente del Tribunale distrettuale di Baden il 24 ottobre 2022 ai sensi dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF (cessazione dei pagamenti) senza previa esecuzione. La ricorrente ha impugnato tale decisione il 11 novembre 2022 presso il Tribunale superiore del Canton Argovia, chiedendo la revoca dell’apertura del fallimento. Contestualmente, ha presentato un’istanza di effetto sospensivo, respinta il 18 novembre 2022. Un’istanza di riesame è stata depositata il 21 novembre 2022. Il Tribunale superiore ha respinto il ricorso con decisione del 30 novembre 2022, poiché l’istanza di riesame era divenuta irrilevante a seguito della decisione di ricorso. Il 19 dicembre 2022 la ricorrente si è rivolta al Tribunale federale, chiedendo l’annullamento della decisione del tribunale superiore e la rimessione della causa al giudice di primo grado. In via subordinata, ha chiesto la revoca dell’apertura del fallimento.
Esposizione dei fatti da parte della ricorrente:
La ricorrente ha sostenuto di disporre di un deposito bancario di fr. 167'255.--, sufficiente a coprire i crediti azionati per un totale di fr. 166'801.30 (inclusi quelli della resistente). Ha dichiarato di essere disposta a soddisfare il credito della resistente attingendo a tale deposito, ma non ha potuto disporne a causa del sequestro immediato del fallimento. La ricorrente ha sostenuto che l’estinzione del debito avrebbe dovuto avvenire mediante cessione del deposito bancario o deposito presso la cassa giudiziaria, ma ciò non è stato possibile entro il termine di ricorso.
Legge
Ricevibilità del ricorso:
Il Tribunale federale ha preliminarmente esaminato la ricevibilità del ricorso. La ricorrente, in qualità di debitrice, era legittimata a proporre ricorso ai sensi dell’art. 76 cpv. 1 lett. b LTF, poiché risultava particolarmente colpita dalla decisione impugnata. Il ricorso poteva in particolare denunciare la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF). Il Tribunale federale ha fondato la propria decisione sul fatto accertato dal giudice di merito (art. 105 LTF). Nuovi fatti e mezzi di prova erano ammessi solo nella misura in cui la decisione del giudice di merito ne avesse dato motivo (art. 99 cpv. 1 LTF).
Diritto di novità nel procedimento fallimentare:
La decisione riguardava l’apertura del fallimento senza previa esecuzione per cessazione dei pagamenti (art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF). Era controversa la ricevibilità delle novità nel procedimento di ricorso cantonale. Il Tribunale federale ha ricordato che il diritto di novità nel procedimento di ricorso di secondo grado è disciplinato in via federale dall’art. 174 LEF. Le novità non vere (nuovi fatti anteriori alla decisione di primo grado) sono ammesse senza limiti, mentre le novità vere (estinzione del debito, deposito o rinuncia del creditore) sono disciplinate in via esaustiva dall’art. 174 cpv. 2 LEF. La giurisprudenza sottolinea che sia le novità non vere che quelle vere devono essere fatte valere tassativamente entro il termine di ricorso (DTF 139 III 491 consid. 4.4).
Esame dell’estinzione o del deposito:
La ricorrente ha sostenuto di aver estinto il debito mediante cessione di un deposito bancario. Il giudice di merito ha respinto tale argomento, poiché l’estinzione ai sensi dell’art. 174 cpv. 2 LEF deve essere provata con documenti e la cessione di un deposito bancario non è sufficiente. Inoltre,…