Fatti
Il ricorrente, cittadino tedesco nato nel 1947 e dentista, esercitava un’attività in Svizzera dal 1° ottobre 2011. Inizialmente lavorava in Germania come dipendente, ma nel febbraio 2012 si iscrisse come indipendente alla cassa di compensazione medisuisse. Dal 1° aprile 2013 lavorava in Svizzera come dipendente, continuando a esercitare in Germania come indipendente. L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) aveva approvato, su proposta dell’Ufficio di collegamento tedesco per l’assicurazione malattia – Estero (DVKA), un accordo di esenzione, in virtù del quale il ricorrente rimase assoggettato alle norme tedesche di sicurezza sociale fino al 31 dicembre 2015. Una proroga di tale esenzione oltre il 31 dicembre 2015 fu rifiutata dall’UFAS, in particolare per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018. La cassa di compensazione medisuisse richiese quindi acconti per l’anno 2016 pari a fr. 5'142.20, sulla base del reddito conseguito in Germania. Il ricorrente propose ricorso avverso tale richiesta, respinto dal Tribunale delle assicurazioni sociali del Canton Zurigo. Il Tribunale federale annullò parzialmente tale decisione con sentenza 9C_603/2019 del 17 febbraio 2020 e rinviò la causa all’esame della cassa di compensazione per una nuova decisione. Il Tribunale amministrativo federale respinse il ricorso del ricorrente con sentenza del 9 maggio 2023, nella parte in cui era ammissibile. Il ricorrente chiedeva con il suo ricorso al Tribunale federale di prorogare l’assoggettamento alle norme tedesche di sicurezza sociale oltre il 31 dicembre 2015 fino al 31 marzo 2019. Inoltre, chiedeva un secondo scambio di scritti.
Legge
1. Ammissibilità del ricorso e questioni procedurali:
Il Tribunale federale ha respinto la domanda di un secondo scambio di scritti, poiché non necessario ai sensi dell’art. 102 cpv. 3 LTF. Inoltre, il ricorso era ammissibile solo per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018, poiché solo questo era oggetto del procedimento di grado inferiore. Una proroga dell’esenzione oltre il 31 dicembre 2018 non faceva parte del procedimento e pertanto è stata dichiarata inammissibile. Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso solo nella misura in cui erano state denunciate violazioni del diritto ai sensi degli art. 95 segg. LTF. La violazione dei diritti fondamentali è stata esaminata solo nella misura in cui era stata debitamente addotta. L’accertamento del fatto da parte della precedente istanza è stato mantenuto, poiché non erano emerse evidenti errori.
2. Assoggettamento di principio alle norme svizzere di sicurezza sociale:
Ai sensi dell’art. 13 cpv. 3 del regolamento (CE) n. 883/2004, il ricorrente è assoggettato, a partire dal 1° gennaio 2016, di principio alle norme svizzere di sicurezza sociale. L’art. 16 cpv. 1 del regolamento n. 883/2004 consente tuttavia eccezioni, qualora queste siano concordate di comune accordo tra le autorità competenti. L’UFAS dispone in proposito di un ampio margine di discrezionalità, poiché la norma è formulata come disposizione facoltativa e non conferisce alcun diritto all’esenzione. Era controverso se la precedente istanza avesse violato il diritto federale confermando la decisione dell’UFAS, con la quale era stata rifiutata l’approvazione della proposta di accordo della DVKA del 20 settembre 2016.
3. Esame delle violazioni del diritto denunciate:
Il ricorrente ha denunciato una violazione del diritto di essere sentito (art. 30 cpv. 1 PA, art. 29 cpv. 2 Cost.), poiché non era stato nuovamente sentito prima dell’adozione della decisione del 16 marzo 2020. Il Tribunale federale ha rilevato che una violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può essere sanata qualora la persona interessata abbia avuto la possibilità di esprimersi dinanzi a un’istanza di ricorso che può esaminare liberamente sia il fatto che il diritto. Tale era il caso qui, poiché il Tribunale amministrativo federale ha effettuato un controllo completo di ragionevolezza. Inoltre, il rinvio della causa all’amministrazione è stato considerato un formalismo vuoto, poiché la situazione documentale era chiara.
Il ricorrente ha inoltre eccepito che il Tribunale amministrativo federale non si era pronunciato su tutti i suoi argomenti. Il Tribunale federale ha tuttavia chiarito che una violazione dell’obbligo di motivazione sussiste solo qualora non fosse stato possibile contestare in modo appropriato la sentenza di grado inferiore. Tale non era il caso. Inoltre, la limitazione temporale dell’esenzione è stata ritenuta legittima, poiché rientrava nel margine di discrezionalità dell’UFAS e non era necessaria una specifica base legale. Non è stato riconosciuto alcun affidamento tutelato ai sensi dell’art. 9 Cost., poiché la precedente esenzione limitata al 31 dicembre 2015 non conferiva alcun diritto a una proroga.
4. Esame delle violazioni materiali del diritto:
Il…