Fatti
Parti e svolgimento del procedimento:
La Cassa nazionale svizzera per l’assicurazione contro gli infortuni (Suva), in qualità di ricorrente nei procedimenti 8C_457/2023, impugna una sentenza del Tribunale cantonale di Basilea Campagna del 27 aprile 2023, con la quale il reddito annuo assicurato ai fini della liquidazione della rendita è stato fissato in Fr. 59'751.-. Il lavoratore assicurato [A.] , ricorrente nei procedimenti 8C_469/2023, chiede l’annullamento di tale sentenza e la liquidazione di una rendita d’invalidità di almeno Fr. 2'733.- mensili a decorrere dal 1° aprile 2020. Entrambi i ricorsi sono diretti contro la medesima decisione di primo grado e sono stati riuniti dal Tribunale federale per la trattazione congiunta.
Fatto:
[A.] , nato nel 1964, dal 1997 esercitava un’impresa individuale per il montaggio di finestre, che dal fine 2003 è stata denominata [B. GmbH] . Egli era assicurato volontariamente presso la Suva contro le conseguenze di infortuni e, a decorrere dal 1° gennaio 2004, assicurato obbligatoriamente. Il 26 aprile 2000 subì un infortunio lavorativo con lesione del menisco al ginocchio destro. La Suva erogò le cure mediche e le indennità giornaliere e in seguito riconobbe una rendita d’integrità del 25 % per una gonartrosi permanente. Con decisione del 2 marzo 2020 la Suva liquidò una rendita d’invalidità a decorrere dal 1° aprile 2020, sulla base di una riduzione della capacità lavorativa del 50 % dovuta all’infortunio e di un reddito annuo assicurato di Fr. 48'600.-. Dopo reclamo, la Suva confermò tale decisione il 22 ottobre 2020.
Il Tribunale cantonale di Basilea Campagna annullò la decisione su reclamo il 1° luglio 2021 e rinviò la causa per ulteriori accertamenti. Il Tribunale federale confermò ciò in una precedente sentenza (8C_701/2021 del 4 maggio 2022, DTF 148 V 286). L’AI del Cantone di Basilea Campagna liquidò ad [A.] una mezza rendita d’invalidità a decorrere dal 1° novembre 2019. La Suva adeguò il reddito annuo assicurato con decisione del 12 luglio 2022 (confermata dalla decisione su reclamo del 14 dicembre 2022) a Fr. 58'693.- e concesse una rendita complementare mensile di Fr. 1'738.- a decorrere dal 1° aprile 2020.
Il Tribunale cantonale di Basilea Campagna modificò parzialmente la decisione su reclamo del 14 dicembre 2022 e fissò il reddito annuo assicurato a Fr. 59'751.-. Contro tale decisione hanno proposto ricorso sia la Suva sia il lavoratore assicurato al Tribunale federale.
Legge
Riunione dei procedimenti e parametri di esame:
Il Tribunale federale ha riunito i due ricorsi in ragione della medesima fattispecie e di questioni giuridiche connesse (art. 97 cpv. 2 e art. 105 cpv. 3 LTF). Ha esaminato i ricorsi d’ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF) e non era vincolato alle valutazioni di fatto delle istanze precedenti. I ricorrenti dovevano esporre in modo circostanziato le loro doglianze (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF).
Oggetto della controversia e basi giuridiche:
Al centro della controversia vi era la questione se il reddito annuo assicurato rilevante per la liquidazione della rendita (art. 15 cpv. 2 LAINF) fosse stato correttamente determinato. Il lavoratore era assicurato volontariamente presso la Suva e nel 1997 aveva scelto una variante di copertura con un reddito annuo assicurato di Fr. 48'600.-, corrispondente all’allora reddito minimo per lavoratori indipendenti. La Suva adeguò tale importo applicando la giurisprudenza modificata (DTF 148 V 286) allo sviluppo dei salari nominali nel settore edile, tenendo conto di indici salariali differenziati per genere. Il Tribunale cantonale, invece, non ha operato alcuna differenziazione in base al genere e ha determinato un reddito assicurato più elevato pari a Fr. 59'751.-.
Valutazione dell’adeguamento del reddito assicurato:
Il Tribunale federale ha confermato che l’assicurazione volontaria del ricorrente rimane anche per le conseguenze della recidiva assoggettata all’obbligo di prestazione (DTF 148 V 286 consid. 6). L’adeguamento del reddito ante infortunio convenuto allo sviluppo dei salari nominali era giustificato dalle particolari circostanze del caso. Tuttavia, l’istanza precedente aveva erroneamente omesso di operare una differenziazione in base al genere, nonostante la giurisprudenza (DTF 148 V 286 consid. 9.4) lo prescriva. La Suva aveva calcolato correttamente il reddito assicurato tenendo conto dello…