Fatti

Parti e svolgimento del procedimento:

Il ricorrente, cittadino afghano, è entrato in Svizzera con la sua famiglia nel 2007 e nel 2012 ha ottenuto un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Nel 2017 è stato condannato a 19 mesi di reclusione per tentata lesione grave, percosse e violazione della legge sulle armi. Nel 2019 il Tribunale regionale di Innsbruck (Austria) lo ha condannato a 21 mesi di reclusione per più casi di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Successivamente, l’Ufficio per la migrazione e il diritto civile del Cantone dei Grigioni ha revocato il permesso di soggiorno del ricorrente e ne ha disposto l’espulsione dalla Svizzera. Il Dipartimento cantonale di giustizia, sicurezza e sanità ha confermato tale provvedimento nel giugno 2022, ordinando tuttavia di presentare al Segretariato di Stato della migrazione (SEM) una domanda di ammissione provvisoria, poiché l’espulsione verso l’Afghanistan sarebbe stata iniqua. Il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni ha confermato la cessazione dell’abitazione con sentenza del 9 maggio 2023. Il ricorrente ha quindi presentato ricorso al Tribunale federale chiedendo l’annullamento della cessazione dell’abitazione ovvero la proroga del suo permesso di soggiorno.

Fatti di causa in dettaglio:

  • Il ricorrente vive in Svizzera regolarmente da oltre 15 anni ed è economicamente e linguisticamente integrato. Anche la moglie e i figli minori dispongono di un diritto di soggiorno consolidato in Svizzera.
  • Le condanne penali del ricorrente (2017 in Svizzera e 2019 in Austria) sono state riconosciute come motivo di revoca ai sensi dell’art. 62 cpv. 1 lett. b LCAP (condanna a una pena detentiva di lunga durata).
  • Nel 2022 il Dipartimento cantonale di giustizia, sicurezza e sanità ha constatato che l’espulsione del ricorrente verso l’Afghanistan sarebbe stata iniqua e ha ordinato di presentare al SEM una domanda di ammissione provvisoria. Il SEM ha tuttavia raccomandato di considerare l’espulsione come equa, poiché non sussistevano fattori di favore sufficienti per un ritorno in Afghanistan.
  • Il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, nella sua decisione, non ha tenuto conto dei rischi di ritorno in Afghanistan e ha confermato la cessazione dell’abitazione.

Legge

Ricettività del ricorso:

Il Tribunale federale ha innanzitutto verificato la ricettività del ricorso. Poiché il ricorrente si basa sul diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 n. 1 CEDU) e risiede in Svizzera regolarmente da oltre dieci anni, il ricorso in materia di diritto pubblico è ricettivo (art. 82 lett. a, art. 83 lett. c n. 2, art. 86 cpv. 1 lett. d, art. 89 cpv. 1, art. 90, art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso soddisfa inoltre l’obbligo di motivazione qualificata (art. 106 cpv. 2 LTF).

Valutazione della proporzionalità della cessazione dell’abitazione:

La cessazione dell’abitazione deve essere proporzionata (art. 96 cpv. 1 LCAP, art. 8 n. 2 CEDU). Nella valutazione vanno ponderati gli interessi individuali del ricorrente a rimanere in Svizzera rispetto agli interessi pubblici alla sua espulsione. In particolare, occorre considerare:

  • la natura e la gravità dei reati commessi (più casi di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, condanna a 21 mesi di reclusione),
  • la durata del soggiorno in Svizzera (15 anni),
  • il comportamento del ricorrente dopo i reati (nessun nuovo delitto dal marzo 2019, ma mancanza di una prognosi legale positiva a causa delle precedenti condanne),
  • i legami sociali, culturali e familiari con la Svizzera…