Fatti

Parti e svolgimento del procedimento:

La ricorrente, nata nel 1974, si è rivolta nell’agosto 2021 all’assicurazione invalidità (Ufficio AI Berna) per richiedere prestazioni, motivando tale richiesta con il sospetto di post-Covid. L’Ufficio AI Berna ha avviato una procedura di accertamento, in particolare acquisendo la documentazione della Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft AG (Mobiliar), che aveva commissionato una perizia internistico-psichiatrica alla Swiss Medical Assessment- and Business-Center (SMAB) AG Berna in data 3 ottobre 2022, nonché una nota integrativa in data 15 novembre 2022. Sulla base di tali perizie, l’Ufficio AI Berna ha disposto il 9 dicembre 2022 il diniego della rendita per mancanza di un danno alla salute invalidante.

Il ricorso proposto dalla ricorrente contro tale decisione è stato respinto dal Tribunale amministrativo del Cantone Berna con sentenza del 30 maggio 2023. Nel procedimento di ricorso, la ricorrente ha presentato ulteriori referti medici, tra cui una relazione dell’ospedale [B.] in data 24 marzo 2023. Successivamente, la ricorrente ha depositato anche una relazione di dimissione della clinica [D.] in data 30 agosto 2023, nonché una relazione della dottoressa [C.] in data 8 giugno 2023.

Punto principale della controversia: La ricorrente censura il fatto che le istanze precedenti abbiano negato l’esistenza di un danno alla salute invalidante e, di conseguenza, abbiano respinto la sua domanda di rendita d’invalidità. Ella chiede l’annullamento della sentenza impugnata e la rimessione della causa all’istanza precedente per una nuova valutazione.

Legge

1. Ammissibilità del ricorso:

Inizialmente, la ricorrente aveva richiesto esclusivamente l’annullamento della sentenza impugnata e la rimessione della causa. Il Tribunale federale ha tuttavia verificato se la domanda dovesse essere interpretata, secondo buona fede, come una richiesta di merito. Poiché dalla motivazione del ricorso risultava inequivocabilmente che la ricorrente intendeva ottenere una nuova valutazione della sua pretesa alla rendita, il ricorso è stato dichiarato ammissibile (cfr. art. 107 cpv. 2 LTF; DTF 133 III 489 consid. 3.1).

2. Ambito di esame e diritto intertemporale:

Il Tribunale federale verifica d’ufficio il rispetto del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF), ma si limita ai vizi di diritto denunciati (art. 42 cpv. 1 lett. f LTF). Esso si basa sul fatto accertato dall’istanza precedente (art. 105 cpv. 1 LTF), ma può rettificarlo o integrarlo d’ufficio qualora risulti manifestamente errato o fondato su una violazione del diritto e sia determinante per l’esito del procedimento (art. 97 cpv. 1, art. 105 cpv. 2 LTF).

La ricorrente ha presentato la sua domanda nell’agosto 2021. Poiché le prestazioni potevano essere erogate al più presto a partire dal febbraio 2022 (art. 29 cpv. 1 LAI), ai fini della valutazione della pretesa si applica il diritto revisionato in vigore dal 1° gennaio 2022 (sviluppo dell’AI, SAI). L’istanza precedente ha correttamente applicato le nuove versioni della LAI, dell’OAI e della LPGA.

3. Valore probatorio della perizia della SMAB AG:

La ricorrente ha eccepito vizi formali e sostanziali della perizia della SMAB AG del 3 ottobre 2022 (con nota integrativa del 15 novembre 2022), utilizzata come base decisionale dall’Ufficio AI e dal tribunale cantonale. Il Tribunale federale ha confermato che una perizia redatta su incarico di un assicuratore privato di indennità giornaliere malattia non ha, di principio, minore valore probatorio rispetto a una perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA. Tuttavia, la valutazione di tale perizia deve essere sottoposta a rigorosi requisiti. Qualora sussistano dubbi sulla sua attendibilità o coerenza, occorre procedere ad accertamenti integrativi.

La ricorrente ha avuto ampia possibilità di esprimersi sulla perizia nel corso del procedimento precontenzioso e di ricorso. Essa non ha tuttavia formulato domande integrative concrete né ha addotto obiezioni personali nei confronti dei periti. Non sussisteva alcun diritto di accesso ai risultati dei test o alle registrazioni audio, poiché questi non erano stati redatti ai sensi dell’art. 44 cpv. 6 LPGA. L’istanza precedente ha valutato correttamente la perizia e non ha riscontrato vizi formali.

4. Eccezioni di merito della ricorrente:

La ricorrente ha contestato la perizia psichiatrica parziale del dottor [E.] e la mancata considerazione di una sindrome fibromialgica. Il Tribunale federale ha fatto riferimento alle constatazioni vincolanti…