Fatti

Parti e svolgimento del procedimento:

La assicurata (ricorrente), nata nel 1969, è assicurata presso la SWICA Assicurazioni malattia SA (resistente) contro le malattie. Il 4 settembre 2019 il suo medico curante, il dott. med. [B.] , ha chiesto alla SWICA il rimborso dei costi per una liposuzione WAL delle cosce e delle ginocchia in due sedute, al fine di trattare un lipedema sintomatico. La SWICA ha respinto la domanda con lettera del 17 settembre 2019, dopo che il suo medico fiduciario aveva classificato l’intervento come non efficace, non appropriato o non economico. A seguito di una richiesta di riesame della assicurata e delle dichiarazioni della sua medica di famiglia la dott.ssa med. [C.] , la SWICA ha confermato il rifiuto con provvedimento del 17 aprile 2020, divenuto definitivo con decisione di opposizione del 5 agosto 2020.

La assicurata ha proposto ricorso presso il Tribunale delle assicurazioni sociali del Canton Zurigo, che ha respinto il ricorso con sentenza del 26 novembre 2021. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, che deve pronunciarsi sulla assunzione dei costi per le liposuzioni effettuate il 6 settembre e il 28 ottobre 2019.

Fatto e oggetto della controversia:

La assicurata soffriva di un lipedema di stadio II di tipo "culottes de cheval"/cosce con ginocchia (ICD-10 E88.21), che causava dolori tali da richiedere un trattamento. Le misure conservative (terapia decongestiva fisica complessa e calze a maglia piatta) erano risultate inefficaci. La SWICA ha rifiutato il rimborso per la liposuzione, poiché nel momento rilevante (2019) l’efficacia, l’appropriatezza e l’economicità del metodo non erano sufficientemente comprovate scientificamente. La precedente istanza ha condiviso tale valutazione e ha negato l’obbligo di prestazione. La ricorrente ha denunciato la violazione del diritto federale, in particolare degli art. 25, 32 e 33 LAMal, e ha chiesto l’annullamento della sentenza cantonale nonché l’obbligo della SWICA al rimborso dei costi.

Legge

1. Esame dei presupposti del ricorso:

Il Tribunale federale esamina il ricorso per violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF) e si basa sul fatto accertato dalla precedente istanza (art. 105 cpv. 1 LTF). Nuovi fatti e mezzi di prova sono ammessi solo se richiesti dalla decisione della precedente istanza (art. 99 cpv. 1 LTF). L’articolo specialistico presentato dalla ricorrente, pubblicato sulla rivista LymphForsch (2020), è stato considerato come fatto notorio, in quanto rappresenta letteratura specialistica generalmente accessibile.

2. Diritto alle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie:

L’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume, ai sensi dell’art. 24 LAMal, i costi delle prestazioni che servono alla diagnosi o al trattamento di una malattia e delle sue conseguenze (art. 25 cpv. 1 LAMal), purché siano efficaci, appropriate ed economiche (art. 32 cpv. 1 LAMal). L’efficacia deve essere comprovata scientificamente (art. 32 cpv. 1 secondo periodo LAMal). La valutazione si basa sulle conoscenze scientifiche disponibili al momento della prescrizione della terapia.

3. Sistema di designazione delle prestazioni e presunzione di efficacia:

Ai sensi dell’art. 33 cpv. 1 LAMal, il Consiglio federale può escludere dall’assunzione dei costi prestazioni mediche. La liposuzione in caso di lipedema non era menzionata nella versione dell’allegato 1 OPre in vigore fino al 30 giugno 2021. Tale circostanza fonda una presunzione legale di obbligo di prestazione, a meno che l’assicuratore malattia non dimostri nel singolo caso che la terapia è inefficace, inappropriata o non economica. La precedente istanza non ha confutato tale presunzione, poiché nel 2019 le evidenze scientifiche sull’efficacia della liposuzione in caso di lipedema erano considerate insufficienti, ma non dannose o inefficaci.

4. Prova dell’efficacia e dell’appropriatezza:

La precedente istanza si è basata sul Manuale della Società svizzera dei medici fiduciari e assicurativi (OPeM), che ha valutato le evidenze scientifiche sulla liposuzione in caso di lipedema come insufficienti. Sebbene con evidenze moderate si sia riscontrato un miglioramento dei dolori e della tendenza agli edemi, mancava una prova chiara dell’efficacia. Studi più recenti…