Fatti
La società ([A.] Ltd) con sede in [U.] è iscritta dal 1° gennaio 2009 nel registro dei soggetti passivi IVA presso l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). Essa gestisce un multi-family office e fornisce diversi servizi finanziari. Nel periodo rilevante, [B.] risultava iscritto nel registro di commercio come persona autorizzata a firmare singolarmente.
Il 1° e 2 dicembre 2014 l’AFC ha effettuato un controllo presso la società. Il 17 agosto 2016 ha avviato un procedimento penale nei confronti di [B.] , comunicato alla società e a [B.] il 14 ottobre 2016. [B.] è stato sentito il 19 dicembre 2016. Il procedimento penale è stato archiviato il 9 novembre 2021, dopo che era sopraggiunta la prescrizione del reato.
Il 30 marzo 2021 l’AFC ha trasmesso alla società l’esito del controllo per i periodi fiscali 2011-2013 e ha avanzato una pretesa tributaria complessiva di fr. 275'392.-, poiché la società non avrebbe dichiarato i corrispettivi. Con provvedimento del 2 novembre 2021 l’AFC ha confermato la pretesa tributaria per fr. 117'202.- (2011), fr. 70'820.- (2012) e fr. 87'370.- (2013). Il ricorso avverso tale provvedimento, presentato dalla società, è stato accolto dall’AFC il 17 febbraio 2022 per il periodo fiscale 2011 a causa della prescrizione assoluta della pretesa tributaria; per il resto, l’AFC ha confermato la pretesa tributaria. Il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso della società il 27 ottobre 2022.
Con ricorso del 2 dicembre 2022 la società ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione relativa, con condanna dell’AFC alle spese e al risarcimento danni. L’AFC ha chiesto l’accoglimento del ricorso limitatamente al periodo fiscale 2012 e, per il resto, la reiezione del ricorso.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso della società, fondato esclusivamente sull’eccezione di prescrizione della pretesa tributaria. Il ricorso è stato presentato nel rispetto della forma e dei termini e la ricorrente è legittimata a proporlo, sicché il Tribunale federale ha potuto pronunciarsi sul merito.
La prescrizione del diritto di accertamento delle pretese IVA è disciplinata dall’art. 42 LIVA. Secondo tale disposizione, il diritto di accertare una pretesa tributaria si prescrive cinque anni dopo la fine del periodo fiscale in cui la pretesa è sorta (prescrizione relativa, cpv. 1). La prescrizione può essere interrotta; in tal caso, il termine ricomincia a decorrere e ammonta a due anni (cpv. 3). La prescrizione si interrompe anche durante lo svolgimento di un procedimento penale tributario relativo al periodo fiscale in questione e purché la persona tenuta al pagamento ne sia stata informata (cpv. 4). Indipendentemente da ciò, il diritto di accertamento si prescrive comunque al più tardi dieci anni dopo la fine del periodo fiscale (prescrizione assoluta, cpv. 6).
Per il periodo fiscale 2012 la prescrizione assoluta dell’accertamento è sopraggiunta il 1° gennaio 2023, sicché il ricorso è fondato per quanto riguarda tale periodo. Per il periodo fiscale 2013 la prescrizione assoluta non è ancora intervenuta. La società ha sostenuto che la prescrizione relativa si fosse verificata, poiché l’AFC non avrebbe condotto il procedimento penale tributario con la dovuta celerità. Il Tribunale federale ha precisato che l’interruzione della prescrizione durante un procedimento penale tributario ai sensi dell’art. 42 cpv. 4 LIVA non dipende dal fatto che il procedimento sia stato condotto in modo legittimo o celere. Tale regolamentazione mira a garantire che il procedimento penale tributario non dipenda da quello di accertamento e che l’AFC possa fare affidamento sul…