Art. 103 LIVA

Azione penale

1 La DPA , eccettuati gli articoli 63 capoversi 1 e 2, 69 cpv. 2, 73 cpv. 1, ultimo periodo, nonché 77 cpv. 4, è applicabile all’azione penale.
2 L’azione penale per le infrazioni in materia di imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero e di imposta sull’acquisto spetta all’AFC, quella in materia di imposta sull’importazione all’UDSC.
3 Nelle cause penali strettamente connesse sotto il profilo materiale che sono di competenza sia dell’AFC sia dell’UDSC, l’AFC può, d’intesa con l’UDSC, decidere di riunire i procedimenti presso una delle due autorità.
4 Si può prescindere dal procedimento penale se la colpa e le conseguenze del fatto sono di lieve entità (art. 52 CP ). In tal caso è emanato un decreto di non luogo a procedere o di abbandono.
5 Se l’autorità competente deve istruire o giudicare anche altre cause concernenti reati ai quali è applicabile la DPA, il cpv. 1 si applica a tutti i reati.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Calcolo della multa in materia di imposta sul valore aggiunto in caso di pluralità di reati; principio dell'inasprimento e principio del cumulo delle pene
    · 12/11/2021 · 12 citazioni Riassunto
  2. 2
    Commisurazione della pena nell'ambito della sottrazione dell'imposta sul valore aggiunto
    · 12/07/2023 · 3 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.