Fatti

Il ricorrente, nato nel 1984, conducente di furgoni, è caduto l’8 agosto 2019 in un magazzino da una rampa di carico (altezza ca. 120 cm) riportando una frattura clavicolare destra pluriframmentaria dislocata, fissurazioni costali a destra, una ferita lacero-contusa parieto-occipitale destra nonché un trauma cranico (SHT) di grado I. Era alle dipendenze della [B. GmbH] ed era assicurato obbligatoriamente contro gli infortuni presso la Cassa nazionale svizzera per gli infortuni (Suva).

La Suva ha inizialmente erogato le prestazioni legali (cure mediche, indennità giornaliera). Con lettera del 11 giugno 2021 ha comunicato al ricorrente che non erano più necessari ulteriori trattamenti medici, poiché non si poteva più attendersi un miglioramento significativo dello stato di salute. Le prestazioni sono state interrotte al 30 giugno 2021. Con provvedimento del 17 giugno 2021 la Suva ha inoltre negato il diritto a una rendita d’invalidità per mancanza del grado d’invalidità che dia diritto alle prestazioni e a un’indennità per lesione all’integrità per mancanza di una lesione durevole e rilevante all’integrità fisica. A motivazione della decisione, la Suva ha fatto presente che il ricorrente può svolgere a tempo pieno attività lavorative di carico leggero o medio, che non richiedano lavori a rischio di caduta o una particolare funzione di appoggio della mano destra. Il ricorso del ricorrente è stato respinto con decisione del 12 ottobre 2021.

Il Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo ha respinto il ricorso proposto contro tale decisione con sentenza del 31 agosto 2022. Il ricorrente chiede ora al Tribunale federale, previa revoca della sentenza di primo grado, la concessione retroattiva delle prestazioni legali (cure mediche, indennità giornaliera, eventualmente rendita parziale e indennità per lesione all’integrità) nonché misure di reinserimento professionale. In via subordinata chiede la rimessione della causa per una nuova valutazione e l’ordinanza di una perizia multidisciplinare.

Legge

Il Tribunale federale esamina il ricorso in materia di diritto pubblico per violazioni di legge ai sensi degli art. 95 e 96 LTF. Applica il diritto d’ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF), ma si limita alle doglianze fatte valere, a meno che non emergano vizi giuridici evidenti ulteriori. Nel procedimento in materia di assicurazioni sociali, il Tribunale federale non è vincolato all’accertamento del fatto compiuto dal giudice di primo grado (art. 97 cpv. 2 e art. 105 cpv. 3 LTF).

Nesso causale e obbligo di prestazione: L’obbligo di prestazione dell’assicurazione contro gli infortuni presuppone un nesso causale naturale e adeguato tra l’evento lesivo e il danno. Il nesso causale naturale sussiste se l’evento dannoso non può essere eliminato senza che venga meno il disturbo alla salute. L’onere della prova del nesso causale grava sull’assicurato, mentre l’assicurazione contro gli infortuni deve provare l’assenza del nesso causale. In caso di disturbi psichici è necessaria una particolare valutazione dell’adeguatezza, in particolare se mancano cause organiche. L’adeguatezza si valuta in base al decorso manifesto degli eventi e ad altri criteri relativi all’infortunio (DTF 134 V 109 cpv. 2.1).

Chiusura del caso e miglioramento significativo: La chiusura del caso con interruzione delle prestazioni è conforme al diritto federale se non si può più attendersi un miglioramento significativo dello stato di salute da ulteriori trattamenti. Il termine «significativo» richiede un aumento della capacità lavorativa che sia rilevante. Il giudice di primo grado si è basato su pareri medici che non lasciavano prevedere un miglioramento significativo a seguito di ulteriori trattamenti. La valutazione delle prove fornite dalle perizie mediche deve soddisfare requisiti rigorosi; in caso di dubbi sulla loro attendibilità, occorre procedere ad accertamenti integrativi. Nel caso di specie, le misure terapeutiche antalgiche abituali erano state esaurite e ulteriori interventi (ad es. rimozione del materiale) non avrebbero portato a un miglioramento significativo. La raccomandazione di una psicoterapia a causa di un disturbo post-traumatico da stress preesistente all’infortunio non modifica il risultato, poiché tale disturbo non è causalmente riconducibile all’infortunio.

Conseguenze organiche dell’infortunio e disturbi psichici: Il ricorrente ha fatto valere che un trauma cranico di grado I e dolori neuropatici non erano stati sufficientemente accertati. Il Tribunale federale ha tuttavia confermato che gli esami di imaging effettuati (TC) non hanno evidenziato conseguenze traumatiche intracraniche e che i mal di testa iniziali sono regrediti rapidamente sotto…