Fatti

Parti e svolgimento del procedimento:

Il ricorrente (ricorrente in appello) ha proposto il 6 aprile 2017 dinanzi al Tribunale distrettuale di Horgen un’azione nei confronti della resistente (resistente in appello), chiedendo inizialmente il pagamento di fr. 1'688'200.-- oltre all’imposta sul valore aggiunto e agli interessi (domanda 1). Ha inoltre presentato una domanda di accertamento, con la quale sosteneva di avere diritto al 40 % di tutte le provvigioni e redditi simili derivanti da operazioni immobiliari della [C. GmbH] o nell’ambito della costituzione di un portafoglio immobiliare svizzero per il signor [D.] . Con la replica del 15 maggio 2018, il ricorrente ha ritirato la domanda di accertamento, facendo riferimento al fatto che durante l’udienza istruttoria del 9 novembre 2017 il tribunale aveva chiarito che tale domanda aveva scarse possibilità di successo. Il Tribunale distrettuale di Horgen ha preso atto del ritiro della domanda di accertamento e ha respinto la domanda con condanna alle spese. In seguito all’appello del ricorrente, il Tribunale superiore del Cantone di Zurigo ha tuttavia condannato la resistente al pagamento di fr. 1'688'200.-- oltre agli interessi e all’imposta sul valore aggiunto. Il ricorso contro tale decisione proposto dinanzi al Tribunale federale non ha avuto successo (sentenza 4A_633/2020 del 24 giugno 2021).

Il 7 settembre 2022 il ricorrente ha proposto dinanzi al Tribunale distrettuale di Höfe una nuova azione nei confronti della resistente, chiedendo il pagamento di fr. 72'000.-- oltre all’imposta sul valore aggiunto e agli interessi. Oggetto della controversia era una pretesa provvigionale relativa all’operazione immobiliare "[X.] " nel Cantone di Zurigo, alla quale partecipava la [C. GmbH] . Tale pretesa era già stata oggetto della precedente domanda di accertamento. La resistente ha chiesto il non luogo a provvedere sulla domanda o, in subordine, la sua reiezione con condanna alle spese. Il presidente del Tribunale distrettuale di Höfe, con provvedimento del 18 aprile 2023, ha dichiarato il non luogo a provvedere sulla domanda, poiché il ritiro della domanda era avvenuto dopo il sorgere dell’onere di prosecuzione (notificazione della domanda alla resistente) in modo incondizionato e senza il suo consenso. La pretesa provvigionale fatta valere sarebbe stata compresa nel merito e nel tempo nella domanda di accertamento ritirata, sicché una successiva domanda di adempimento sarebbe esclusa.

Contro tale provvedimento il ricorrente ha proposto appello dinanzi al Tribunale cantonale di Svitto, che ha confermato il provvedimento con decisione del 14 dicembre 2023. Il Tribunale cantonale ha rilevato che l’identità dell’oggetto della controversia non era contestata e che l’effetto preclusivo del ritiro della domanda ostava a una successiva domanda di adempimento. Il Tribunale cantonale ha lasciato aperta la questione se un ritiro della domanda senza effetto preclusivo sia possibile qualora manchino i presupposti processuali. Il ricorrente non aveva infatti fatto valere di aver ritirato la domanda di accertamento per mancanza di interesse all’accertamento, né di voler "ripresentare" la domanda sotto questo profilo. Pertanto, non si trattava di un ritiro della domanda "a buon diritto".

Il ricorrente ha quindi proposto ricorso in materia civile dinanzi al Tribunale federale, chiedendo l’annullamento della decisione del Tribunale cantonale e la rimessione della causa al Tribunale distrettuale per una valutazione nel merito. La resistente ha chiesto la reiezione del ricorso con condanna alle spese.

Legge

Ammissibilità del ricorso e parametro di valutazione:

Il Tribunale federale esamina il ricorso d’ufficio, ma si limita alle censure formulate, a meno che i vizi giuridici non siano evidenti (art. 106 cpv. 1 LTF, art. 42 cpv. 1 e 2 LTF). Il ricorso è ammissibile solo se il grado cantonale è stato esaurito sotto il profilo sostanziale, ossia se le censure sono state già presentate dinanzi alla precedente istanza (DTF 143 III 290 consid. 1.1; 134 III 524 consid. 1.3). Il Tribunale federale si basa sul fatto accertato dalla precedente istanza (art. 105 cpv. 1 LTF). Una correzione dell’accertamento del fatto è possibile solo se questo è manifestamente inesatto o si basa su una violazione del diritto (art. 105 cpv. 2 LTF).

Identità dell’oggetto della controversia e autorità di cosa giudicata:

L’autorità di cosa giudicata di una sentenza produce sia un effetto positivo che negativo. In via positiva, vincola il giudice in un successivo procedimento ai fatti accertati nella precedente sentenza (effetto di pregiudizialità). In via negativa, vieta di riesaminare una controversia già giudicata in via definitiva (res iudicata), salvo che non sussista un interesse meritevole di tutela a una ripetizione (DTF 142 III 210 consid. 2 e 2.1). L’identità dell’oggetto della controversia si valuta in base alle pretese processuali e al fatto storico sottostante. Una nuova pretesa processuale non è diversa se era già compresa nel precedente procedimento o rappresenta il contrario contraddittorio (DTF 142 III 210 consid. 2.1).

Ritiro della domanda e suoi effetti:

Il ritiro della domanda è disciplinato dagli art. 241 cpv. 2 CPC, art. 208 cpv. 2 CPC nonché dagli art. 63 e 65 CPC. Secondo l’art. 241 cpv. 2 CPC, il ritiro della domanda ha l’effetto di una decisione passata in giudicato. L’art. 65 CPC disciplina le conseguenze del ritiro della domanda e stabilisce che, dopo la notificazione della domanda al convenuto, il ricorrente non può, senza il suo consenso, intentare un secondo processo sul medesimo oggetto della controversia (onere di prosecuzione). Sussistono due interpretazioni del rapporto…