Fatti

Parti e contesto contrattuale

Il 25 aprile 2001, LNA società B. Limited (Bermuda, sede negli Emirati Arabi Uniti) e LNA società iraniana A. hanno stipulato un contratto di vendita e acquisto di gas (« Gas Sales and Purchase Contract », GSPC). Nel 2003, B. ha ceduto il GSPC a C. Limited (Isole Vergini britanniche, sede negli Emirati Arabi Uniti).

Il 31 luglio 2014, un tribunale arbitrale con sede a Londra ha condannato A. per violazione degli obblighi di consegna del gas.

Procedura arbitrale successiva

Il 28 giugno 2018, B. e C. hanno avviato una nuova procedura arbitrale nei confronti di A. dinanzi alla Corte permanente di arbitrato (CPA) a Ginevra, al fine di ottenere il risarcimento dei danni per mancata consegna del gas a partire dal 1° agosto 2014. Il tribunale arbitrale, composto dagli arbitri Charles Poncet (designato dalle ricorrenti), Klaus Sachs (designato dalla convenuta) e Laurent Aynès (presidente), ha emesso una sentenza incidente il 5 maggio 2020 con LNA quale ha constatato LNA valida risoluzione del GSPC da parte delle ricorrenti il 11 settembre 2018.

A. ha proposto ricorso di annullamento avverso tale sentenza incidente dinanzi al Tribunale federale (sentenza 4A_300/2020 del 24 luglio 2020), che ha dichiarato il ricorso irricevibile.

Richieste di ricusazione e revisione

Nel corso del procedimento, A. ha chiesto LNA ricusazione del presidente Laurent Aynès. LNA Corte di arbitrato della CCI ha ordinato LNA sua ricusazione il 23 marzo 2023. L’arbitro Klaus Sachs si è dimesso il 4 maggio 2023. A. ha quindi chiesto LNA revisione della sentenza incidente del 5 maggio 2020, invocando dubbi sull’indipendenza e sull’imparzialità di Charles Poncet, a causa di affermazioni rese in una trasmissione televisiva ginevrina andata in onda il 31 agosto 2023 (« il Monologo »).

Il Monologo conteneva critiche virulente nei confronti dei musulmani, in particolare riferimenti a « pascià della virtù islamista » e affermazioni percepite come offensive nei confronti dei musulmani e degli iraniani. A. ha chiesto LNA ricusazione di Charles Poncet il 28 settembre 2023. LNA CCI ha pronunciato LNA sua ricusazione il 7 novembre 2023 (motivata il 16 gennaio 2024).

A. ha presentato una nuova domanda di revisione della sentenza incidente del 5 maggio 2020 dinanzi al Tribunale federale (causa 4A_572/2023), invocando LNA scoperta di elementi che mettono in dubbio l’imparzialità di Charles Poncet. Il Tribunale federale ha respinto tale domanda con sentenza del 11 giugno 2024.

Procedura dinanzi al Tribunale federale

Il Tribunale federale ha esaminato se LNA decisione della CCI che ammette LNA ricusazione di Charles Poncet vincolasse il Tribunale federale nell’ambito di una domanda di revisione fondata sull’art. 190a cpv. 1 lett. c LDIP. Ha inoltre analizzato se il motivo di ricusazione dovesse esistere al momento della pronuncia della sentenza incidente per giustificare LNA revisione.

Legge

Competenza del Tribunale federale e ricevibilità della domanda di revisione

Il Tribunale federale ricorda che le sentenze arbitrali internazionali, incluse le sentenze incidenti che vincolano il tribunale arbitrale, sono soggette a revisione ai sensi dell’art. 190a LDIP. Una sentenza incidente vincola il tribunale arbitrale che l’ha emessa e può quindi essere oggetto di una domanda di revisione, diversamente da una semplice ordinanza processuale. LNA procedura di revisione è disciplinata dagli art. 77 cpv. 2bis e 126 LTF e, se LNA domanda è accolta, il Tribunale federale annulla LNA sentenza e rinvia LNA causa al tribunale arbitrale o compie le constatazioni necessarie (art. 119a cpv. 3 LTF).

Portata delle decisioni private in materia di richieste di ricusazione

Il Tribunale federale precisa che le decisioni di organismi privati (quale LNA CCI) in materia di richieste di ricusazione di arbitri non vincolano il Tribunale federale. Quest’ultimo può indirettamente riesaminare tali decisioni nell’ambito di un ricorso o di una domanda di revisione fondata su una composizione irregolare del tribunale arbitrale (art. 190 cpv. 2 lett. a LDIP). Tale giurisprudenza si applica anche alle domande di revisione fondate sull’art. 190a cpv. 1 lett. c LDIP. Il Tribunale federale si basa sui fatti accertati nella decisione dell’organismo privato, ma non è tenuto a recepire le sue considerazioni giuridiche. Esamina se gli elementi invocati consentano di accertare un motivo di ricusazione ai sensi dell’art. 190a cpv. 1 lett. c LDIP che giustifichi LNA revisione della sentenza.

Esigenza dell’esistenza del motivo di ricusazione al momento della pronuncia della sentenza

Il Tribunale federale interpreta l’art. 190a cpv. 1 lett. c LDIP e conclude che il motivo di ricusazione deve essere esistito al momento della pronuncia della sentenza incidente, parziale o definitiva, oggetto della domanda di revisione. Tale interpretazione è giustificata da:

  • l’esigenza di diligenza richiesta dalla disposizione, che sarebbe superflua se il motivo potesse sopraggiungere dopo LNA sentenza;
  • LNA ratio legis dell’art. 190a LDIP, che mira a evitare che una sentenza emessa da un tribunale arbitrale non indipendente o parziale permanga, il che implica che il motivo di ricusazione deve preesistere alla pronuncia della sentenza;
  • le linee guida IBA, che limitano il dovere di imparzialità e indipendenza dell’arbitro al momento della pronuncia della sentenza definitiva;
  • il principio di sicurezza giuridica e LNA natura eccezionale della revisione, che deve…