Art. 119a LTF
1 Il Tribunale federale giudica le domande di revisione delle decisioni arbitrali nella giurisdizione arbitrale internazionale alle condizioni di cui all’articolo 190a della legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato.
2 La procedura di revisione è retta dagli articoli 77 cpv. 2bis e 126. Se non ritiene manifestamente inammissibile o infondata la domanda di revisione, il Tribunale federale la notifica alla controparte e al tribunale arbitrale perché si esprimano in merito.
3 Se accoglie la domanda di revisione, il Tribunale federale annulla il lodo e rinvia gli atti al tribunale arbitrale per un nuovo giudizio o formula le debite considerazioni.
4 Se il tribunale arbitrale non è più al completo, è applicabile l’articolo 179 della legge federale sul diritto internazionale privato.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Revisione di un decreto di accusa emanato dal Ministero pubblico della Confederazione2 citazioni
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2Uso eccezionale di una lingua ufficiale diversa da quella della sentenza impugnata; requisito del valore litigioso per impugnare innanzi al Tribunale federale una sentenza cantonale relativa a una domanda di revisione d…0 citazioni
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3Competenza per statuire sulle istanze di revisione delle sentenze della Corte penale del Tribunale penale federale, diritto transitorio0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Revision1 citazioni
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Arbitrato internazionale in materia di investimenti; ricusazione0 citazioni
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0 citazioni10/07/2019 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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