Fatti
Parti e oggetto della procedura: La ricorrente, una società costituita a Singapore ([A.] Pte Ltd), ha proposto nei confronti del resistente, il Commonwealth of Australia, un ricorso di revisione ai sensi dell’art. 190a LDIP. Oggetto della procedura era la decisione arbitrale di un tribunale arbitrale con sede a Ginevra del 26 settembre 2025 (PCA No. 2023-40), con la quale il tribunale arbitrale aveva negato la propria competenza a pronunciarsi su un ricorso arbitrale su investimenti proposto dalla ricorrente. La ricorrente ha chiesto l’annullamento della decisione arbitrale e la dichiarazione di ricusazione dei giudici arbitrali Gabrielle Kaufmann-Kohler, William Kirtley e Donald Rae.
Contesto della procedura arbitrale: La ricorrente è economicamente collegata al gruppo minerario australiano [B.] Pty Ltd, che dal 2001 aveva stipulato con il governo dello Stato federato dell’Australia Occidentale un accordo per l’estrazione del minerale di ferro («State Agreement»). A seguito di una ristrutturazione del gruppo nel 2018, la ricorrente è stata costituita come società holding e ha assunto le azioni della [B.] Pty Ltd. La ricorrente ha sostenuto che il resistente, con l’«Iron Ore Processing ([B.] Pty Ltd) Agreement Amendment Act 2020» (Amendment Act), avrebbe violato lo State Agreement. Entrambe le parti sono Stati contraenti dell’«Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area» (AANZFTA), che nel capitolo 11 contiene disposizioni sulla protezione degli investimenti. La ricorrente ha avviato una procedura arbitrale ai sensi delle regole UNCITRAL presso il Permanent Court of Arbitration (PCA) il 29 marzo 2023.
Decisione del tribunale arbitrale: Con decisione arbitrale del 26 settembre 2025, il tribunale arbitrale si è dichiarato incompetente, in quanto non ha qualificato la ricorrente come investitore protetto ai sensi del capitolo 11 AANZFTA. Contro tale decisione la ricorrente ha proposto sia un ricorso (4A_531/2025) sia un ricorso di revisione (4A_633/2025). Il Tribunale federale ha trattato in via prioritaria il ricorso di revisione, poiché la sua accoglimento avrebbe comportato l’annullamento della decisione arbitrale.
Richiesta di revisione della ricorrente: La ricorrente ha eccepito che i giudici arbitrali avrebbero violato i loro obblighi di indipendenza e imparzialità, emanando la decisione arbitrale senza un’adeguata disamina del cospicuo materiale processuale (in totale 114'489 pagine). Ha affermato che i giudici arbitrali avrebbero impiegato solo pochi secondi per pagina (ad esempio Donald Rae: 3,6 secondi, William Kirtley: 5,6 secondi, Gabrielle Kaufmann-Kohler: 14,8 secondi), mentre il resistente avrebbe investito 20 minuti per pagina. Inoltre, il tribunale arbitrale avrebbe ignorato argomenti centrali della ricorrente e si sarebbe basato su punti non sollevati. La ricorrente ha sostenuto di aver scoperto tali circostanze solo dopo aver ricevuto la decisione arbitrale (26 settembre 2025) e a seguito di una verifica di diligenza (24 novembre 2025).
Legge
1. Ammissibilità del ricorso di revisione Il Tribunale federale ha esaminato in via preliminare l’ammissibilità del ricorso di revisione. Ai sensi dell’art. 190a cpv. 1 lett. c LDIP, può essere chiesta la revisione qualora un motivo di ricusazione ai sensi dell’art. 180 cpv. 1 lett. c LDIP sia stato scoperto solo dopo la conclusione della procedura arbitrale nonostante l’attenzione dovuta e qualora non sia disponibile un altro mezzo di ricorso. La revisione è sussidiaria al ricorso ai sensi dell’art. 190 LDIP. Il Tribunale federale è entrato d’ufficio nella valutazione e ha constatato che la decisione arbitrale impugnata costituisce una sentenza arbitrale definitiva revisionabile ai sensi dell’art. 190a LDIP.
2. Scoperta tardiva del motivo di ricusazione La ricorrente ha affermato di aver scoperto solo dopo l’emanazione della decisione arbitrale le circostanze che indicherebbero un pregiudizio dei giudici arbitrali. Il Tribunale federale ha respinto tale affermazione. I dati necessari per calcolare il tempo impiegato dai giudici arbitrali (importi onorari e tariffe orarie) erano già noti alla ricorrente con la decisione arbitrale del 26 settembre 2025. La ricorrente avrebbe quindi potuto far valere il presunto motivo di ricusazione già nel ricorso (4A_531/2025) entro il termine di 30 giorni. Tuttavia, la ricorrente non ha sollevato alcuna censura ai sensi dell’art. 190 cpv. 2 lett. a LDIP nel ricorso, bensì solo nel ricorso di revisione.
3.…