Art. 191 LDIP
L’unica autorità di ricorso e di revisione è il Tribunale federale. Le procedure sono rette dagli articoli 77 e 119a della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Arbitrato internazionale, oggetto della domanda di revisione, termine per presentare una domanda di revisione6 citazioni
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26 citazioni
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3Arbitrato internazionale; art. 190 cpv. 3 LDIP; censure proponibili contro decisioni incidentali3 citazioni
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4Arbitrato internazionale; esclusione delle norme della LDIP in una scelta del diritto applicabile, ai sensi dell'art. 176 cpv. 2 LDIP; in caso di proroga secondo l'art. 191 cpv. 2 LDIP, può essere impugnata la decisione…2 citazioni
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5Uso eccezionale di una lingua ufficiale diversa da quella della sentenza impugnata; requisito del valore litigioso per impugnare innanzi al Tribunale federale una sentenza cantonale relativa a una domanda di revisione d…0 citazioni
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6Arbitrato internazionale; esaurimento delle istanze arbitrali; condizione di ammissibilità0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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3 citazioni
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eines Schiedsverfahrens jeder vermögensrechtliche Anspruch sein. Mit dieser materiellrechtlichen Norm wollte der Gesetzgeber den Zugang zur internationalen Schiedsgerichtsbarkeit weit öffnen (BGE 118 II 353 E. 3a S. 355/6 mit Hinweisen). Vermögensrechtlich sind daher alle Ansprüche, welche für mindestens eine Partei ein in Geld bestimmbares Interesse darstellen (BGE 118 II 353 E. 3b S. 356 mit Hinweisen). Dies ist im vorliegenden Fall, wo die3 citazioni
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Internationales Schiedsgericht2 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.