Fatti
Parti e svolgimento del procedimento:
Il ricorrente (marito, nato nel 1971) e la resistente (moglie, nata nel 1974) sono coniugi separati dal 7 luglio 2021 e genitori di due figli maggiorenni. L’8 settembre 2023 il marito ha presentato un’azione di divorzio presso il Tribunale civile di Basilea Città, con rinuncia all’assegno di mantenimento post-coniugale, dichiarazione di conclusione della divisione dei beni per saldo e rinuncia alla divisione paritetica delle prestazioni di previdenza. Un procedimento penale nei confronti del marito per un episodio del 7 luglio 2021 ha comportato l’allontanamento dalla casa coniugale e la custodia cautelare. Il Tribunale civile ha sospeso il procedimento di divorzio il 14 novembre 2023, richiamandosi al procedimento penale pendente. Il marito ha più volte richiesto la revoca della sospensione, da ultimo con istanza del 13 gennaio 2025, respinta dal Tribunale civile con decisione del 5 febbraio 2025. La Corte d’appello di Basilea Città ha rigettato il reclamo avverso tale decisione con provvedimento del 19 maggio 2025, ponendo le spese giudiziarie a carico del marito, che tuttavia, in virtù della concessione del gratuito patrocinio, sono state provvisoriamente poste a carico dell’erario. Il marito ha presentato ricorso al Tribunale federale il 20 giugno 2025, chiedendo l’annullamento della decisione della Corte d’appello e la prosecuzione del procedimento di divorzio, in via subordinata limitatamente al punto del divorzio.
Quadro giuridico di riferimento:
Il ricorso è diretto contro una decisione interlocutoria sulla sospensione del procedimento di divorzio ai sensi dell’art. 126 CPC, qualificata come misura cautelare ai sensi dell’art. 98 LTF. Il ricorrente deduce la violazione di diritti costituzionali, segnatamente del principio di celerità processuale (art. 29 cpv. 1 Cost.), del diritto al matrimonio (art. 14 Cost. in combinato disposto con l’art. 12 CEDU) nonché del divieto di arbitrio. Inoltre, chiede in via subordinata una decisione parziale sul punto del divorzio ai sensi dell’art. 283 cpv. 1 CPC.
Legge
1. Ammissibilità del ricorso:
Il ricorso avverso la decisione interlocutoria sulla sospensione del procedimento di divorzio è ammissibile quale ricorso in materia civile ai sensi dell’art. 72 cpv. 1 LTF, poiché il ricorrente fa valere un pregiudizio non riparabile consistente in un’irragionevole dilazione del procedimento. Il Tribunale federale esamina unicamente la censura di violazione di diritti costituzionali, trattandosi di una misura cautelare (art. 98 LTF). Il ricorso è stato presentato entro il termine (art. 100 cpv. 1 LTF).
2. Fondatezza del ricorso:
Il ricorrente deduce che la sospensione violerebbe il principio di celerità processuale (art. 29 cpv. 1 Cost.), poiché il procedimento penale sarebbe ormai concluso da tempo e non sarebbe possibile formulare alcuna prognosi temporale in merito alla formulazione dell’imputazione. Inoltre, la sospensione fino alla formulazione dell’imputazione sarebbe inidonea, poiché l’imputazione rappresenterebbe unicamente la posizione della pubblica accusa e non una decisione definitiva. Tuttavia, la precedente istanza ha effettuato un bilanciamento degli interessi e rilevato che il procedimento di divorzio dipenderebbe da quello penale, poiché il marito fonda le proprie domande nel procedimento di divorzio sulle presunte accuse «infondate» della resistente. La precedente istanza ha considerato che, senza la conclusione della fase preprocessuale penale, non sarebbe possibile valutare se le accuse siano infondate. La sospensione fino alla formulazione dell’imputazione non sarebbe quindi arbitraria, poiché la formulazione dell’imputazione presuppone che la pubblica accusa ritenga sufficienti gli elementi indiziari e le accuse possano pertanto difficilmente essere qualificate come infondate. Il ricorrente non si confronta con tale argomentazione, ragion per cui il bilanciamento degli interessi operato dalla precedente istanza non può essere qualificato come arbitrario.
3. Decisione parziale sul punto del divorzio:
Il ricorrente chiede in via subordinata una decisione parziale sul punto del divorzio ai sensi dell’art. 283 cpv. 1 CPC. Una simile decisione presuppone che il motivo del divorzio sia liquido e che la controversia in merito alle conseguenze del…