Art. 472 CC
1 In caso di morte del disponente durante una procedura di divorzio, il coniuge superstite perde la porzione legittima se: 1. la procedura è stata introdotta su richiesta comune o continuata conformemente alle disposizioni sul divorzio su richiesta comune; o 2. i coniugi hanno vissuto separati per due anni almeno.
2 In tal caso le porzioni legittime sono calcolate come se il disponente non fosse stato sposato.
3 I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia allo scioglimento dell’unione domestica registrata.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Successione di uno Svizzero il cui ultimo domicilio era all'estero. 1. La successione di uno Svizzero che aveva il suo ultimo domicilio in Italia è sottoposta alla giurisdizione del luogo d'origine; essa è quindi retta…5 citazioni
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2Requisiti formali di una "professio iuris" (art. 472 CC in relazione con l'art. 59 tit.fin1 citazioni
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3Successione di un'attinente ginevrina, domiciliata e deceduta in Francia1 citazioni
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4Legittimazione nella procedura di riduzione (art. 522 segg0 citazioni
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5Convenzione matrimoniale; abuso di diritto0 citazioni
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61. Situazione giuridica dell'esecutore testamentario0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 2
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Sospensione del procedimento di divorzio0 citazioni
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Letztwillige Verfügung0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.