Fatti

Parti e svolgimento del procedimento:

Il ricorrente [A.] era titolare di un attestato federale di capacità quale istruttore di guida (categoria B) e di un’autorizzazione cantonale all’insegnamento della guida. Con provvedimento del 27 marzo 2023, l’Ufficio della circolazione del Canton Turgovia gli ha revocato l’autorizzazione all’insegnamento della guida a tempo indeterminato. A motivazione di tale decisione, l’Ufficio ha fatto valere che il ricorrente non offriva garanzie per un’esercizio irreprensibile della professione e violava le prescrizioni di legge. Sono stati addotti sia deficit professionali che caratteriali.

Il ricorrente ha impugnato tale decisione. La Commissione di ricorso in materia di circolazione stradale del Canton Turgovia ha confermato il ritiro con decisione del 14 giugno 2023. Il Tribunale amministrativo del Canton Turgovia ha respinto il ricorso proposto contro tale decisione con sentenza del 17 gennaio 2024. Nel procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo, l’Ufficio della circolazione si è basato su una relazione conclusiva della Polizia cantonale del Turgovia del 31 marzo 2023, nella quale al ricorrente venivano contestati ripetuti violazioni della Legge sulla circolazione stradale (LCStr), tra cui l’abuso di documenti e targhe nonché il favoreggiamento della falsificazione di documenti.

Con ricorso del 12 marzo 2024, il ricorrente si è rivolto al Tribunale federale chiedendo l’annullamento senza sostituzione della decisione impugnata. Il Tribunale amministrativo del Canton Turgovia, la Commissione di ricorso e l’Ufficio della circolazione hanno chiesto il rigetto del ricorso.

Esposizione dei fatti:

Il ricorrente, già prima di ottenere l’attestato federale di capacità e l’autorizzazione cantonale all’insegnamento della guida, aveva ripetutamente tenuto lezioni pratiche di guida, per le quali era stato sanzionato con decreti penali del 10 febbraio 2016 e del 10 gennaio 2017. La relazione conclusiva della Polizia cantonale del Turgovia del 31 marzo 2023 gli contestava di aver aiutato almeno un esaminando durante l’esame teorico mediante ausili tecnici (tra cui auricolare e microcamera) a fornire la risposta corretta. Gli veniva inoltre addebitato di aver concordato un compenso di 2.500 franchi per tale aiuto. Il ricorrente non ha contestato tali addebiti, ma ha affermato che si sarebbe trattato unicamente di un aiuto alla traduzione. La precedente istanza ha valutato tali infrazioni come gravi carenze caratteriali, tali da rendere la sua attività di insegnante inaccettabile e da giustificare il ritiro a tempo indeterminato dell’autorizzazione all’insegnamento della guida ai sensi dell’art. 27 lett. b OMaeC.

Legge

Ricorribilità del ricorso:

Il Tribunale federale ha innanzitutto esaminato la ricorribilità del ricorso in materia di diritto pubblico. Ha constatato che si tratta di una decisione cantonale definitiva in ultima istanza in materia di diritto pubblico, impugnabile dinanzi al Tribunale federale (art. 86 cpv. 1 lett. d, art. 82 lett. a, art. 90 LTF). Il ricorrente era legittimato a proporre il mezzo di impugnazione (art. 89 cpv. 1 LTF) e il ricorso è stato presentato entro il termine (art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso rispettava le formalità (art. 42 LTF), poiché, pur contenendo inizialmente una domanda di annullamento, risultava chiaro che il ricorrente intendeva ottenere il mantenimento della sua autorizzazione all’insegnamento della guida (DTF 137 II 313 consid. 1.3).

Ambito di esame e base di fatto:

Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso nell’ambito delle violazioni di diritto addotte (art. 95 lett. a e b LTF). Ha fatto propria la ricostruzione dei fatti accertata dalla precedente istanza (art. 105 cpv. 1 LTF). Una deroga alle constatazioni di fatto della precedente istanza era possibile solo se queste erano manifestamente errate o arbitrarie o si fondavano su una violazione di diritto e potevano avere un’incidenza decisiva sull’esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF). Il ricorrente aveva eccepito l’incompetenza delle autorità cantonali per il ritiro dell’autorizzazione cantonale all’insegnamento della guida, senza tuttavia dimostrare in che modo tale ritiro avrebbe dovuto comportare una revoca indiretta dell’attestato federale di capacità. Tale censura era quindi insufficientemente motivata (art. 42 cpv. 2 LTF) e non è stata ulteriormente esaminata.

Violazione della libertà economica (art. 27 Cost.):

Il ricorrente ha eccepito una violazione della sua libertà economica (art. 27 Cost.). Ha contestato che l’art. 16 cpv. 1 LCStr in combinato disposto con l’Art. 27 Cost. non offrisse una base legale sufficiente per il ritiro dell’autorizzazione all’insegnamento della guida, trattandosi di una grave ingerenza nei diritti fondamentali. Ha inoltre sostenuto che la proporzionalità del ritiro non era rispettata e che il divieto di arbitrio (art. 9 Cost.) era stato violato.

Il Tribunale federale ha confermato che la libertà economica subisce una grave limitazione a seguito del ritiro dell’autorizzazione all’insegnamento della guida, ma ha rilevato che esiste una base legale sufficiente nell’art. 16 cpv. 1 LCStr in combinato disposto con l’Art. 27 Cost.. I principi fondamentali della regolamentazione legislativa sono contenuti nella LCStr stessa, mentre i dettagli sono disciplinati nell’ordinanza sull’insegnamento della guida. Tale soluzione soddisfa i requisiti di una base legale formale (art. 36 cpv. 1 Cost.). La…