Art. 25 LCStr

1 Il Consiglio federale può derogare totalmente o parzialmente alle prescrizioni del presente titolo a stabilire, se necessario, prescrizioni completive per i seguenti veicoli e per i loro rimorchi, come anche per i loro conducenti:
  1. a. i ciclomotori, i carri a mano provvisti di motore, gli altri veicoli di potenza e velocità minime e quelli usati raramente sulla strada pubblica;
  2. b. i veicoli a motore usati per scopi militari;
  3. c. le trattrici agricole di velocità limitata e i rimorchi agricoli;
  4. d. le macchine semoventi e i carri con motore.
2 Il Consiglio federale emana prescrizioni circa:
  1. a. le luci e i catarifrangenti dei veicoli stradali senza motore;
  2. b. i veicoli a motore e i velocipedi stranieri e i loro conducenti, come anche le licenze di circolazione e le licenze di condurre internazionali;
  3. c. i maestri conducenti e i loro veicoli;
  4. d. le licenze e le targhe di controllo, comprese quelle temporanee per i veicoli a motore e i loro rimorchi esaminati o no, come anche per le aziende dell’industria dei veicoli a motore;
  5. e. il modo di contrassegnare i veicoli speciali;
  6. f. gli speciali segnalatori riservati ai veicoli del servizio antincendio, del servizio sanitario, della polizia e delle dogane, se vengono utilizzati per compiti di polizia, come anche i segnalatori dei veicoli delle imprese di trasporto concessionarie sulle strade postali di montagna;
  7. g. la pubblicità per mezzo di veicoli a motore;
  8. h. ... i. i tachigrafi e simili; esso prescrive tali apparecchi, in particolare per il controllo del tempo di lavoro dei conducenti professionali e, se necessario, per i veicoli di persone punite a cagione di eccesso di velocità.
3 Il Consiglio federale, consultati i Cantoni, emana prescrizioni circa:
  1. a. i requisiti minimi, fisici e psichici, per i conducenti di veicoli a motore;
  2. b. l’esecuzione dell’esame dei veicoli e dei conducenti;
  3. c. i requisiti minimi per i periti incaricati degli esami;
  4. d. il noleggio di veicoli a motore a conducenti;
  5. e. il contenuto e la portata dell’esame di verifica dell’idoneità alla guida e la procedura in caso di dubbi;
  6. f. i requisiti minimi per le persone che svolgono gli esami di verifica dell’idoneità alla guida, per la procedura di controllo e per la garanzia della qualità.
3bis ...
4 ...

Le sentenze di principio 4

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Revoca a scopo di sicurezza della licenza di condurre
    · 06/09/2007 · 10 citazioni Riassunto
  2. 2
    Divieto di far uso e restituzione di una licenza di condurre italiana
    · 04/12/1995 · 3 citazioni Riassunto
  3. 3
    Art. 5 cpv. 1 ONCS
    · 26/05/1986 · 1 citazioni Riassunto
  4. 4
    Ordinanza del Consiglio federale sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di autoveicoli, del 5 ottobre 1962 (OLR; RULF 1962 p. 1217). 1. Ammissibilità del ricorso di diritto amministrativo (con…
    · 12/03/1965 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Anordnung Verkehrsunterricht
    · 07/02/2012 · 5 citazioni de
  • 22/07/2019 · 4 citazioni de
  • 31/07/2000 · 4 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.