Fatti

L'Ufficio della circolazione stradale del Cantone di Lucerna aveva revocato e ritirato per tempo indeterminato la patente di guida italiana del ricorrente C. Il Consiglio di Stato del Cantone di Lucerna ha accolto parzialmente il ricorso, ordinando che la patente di guida italiana fosse restituita a C. con l'annotazione che il documento è invalido per la Svizzera. Il Dipartimento federale di polizia ha quindi presentato un ricorso di diritto amministrativo.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha affermato che il ritiro della patente di guida straniera revocata non costituisce un atto esecutivo ai sensi dell'art. 101 lett. c LTF e che pertanto il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile.

Inoltre, il Tribunale federale ha stabilito che l'art. 45 cpv. 4 OTStr, che prescrive in generale che la patente di guida straniera revocata non debba essere consegnata al titolare quando questi ha il domicilio in Svizzera, viola il principio di territorialità del diritto internazionale per mancanza…