Art. 104 OG

Altre misure cautelari

Il giudice dell’istruzione può, d’ufficio o ad istanza di parte, ordinare misure cautelari al fine di conservare lo stato di fatto o tutelare provvisoriamente interessi minacciati.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Art. 132 cpv. 2 OG (nella versione in vigore dal 1° luglio 2006), art. 104 lett. a, art. 105 cpv. 2 OG: Cognizione del Tribunale federale delle assicurazioni in caso di valutazione dell'invalidità
    · 28/09/2006 · 411 citazioni Riassunto
  2. 2
    Rinnovo del permesso di dimora; matrimonio fittizio; abuso di diritto
    · 03/04/2002 · 179 citazioni Riassunto
  3. 3
    Art. 85 cpv. 2 LAVS, art. 81 cpv. 3 OAVS: Formalità della procedura di azione
    · 12/07/1988 · 172 citazioni Riassunto
  4. 4
    Determinazione dell'indennità
    · 10/12/1999 · 167 citazioni Riassunto
  5. 5
    Art. 30 cpv. 1 lett. e LADI, art. 104 lett. a OG
    · 27/05/1997 · 112 citazioni Riassunto
  6. 6
    Espulsione amministrativa di uno straniero colpito da espulsione giudiziaria incondizionata
    · 16/02/1999 · 108 citazioni Riassunto

Ultime sentenze del TF

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