Art. 104 OG
Altre misure cautelari
Il giudice dell’istruzione può, d’ufficio o ad istanza di parte, ordinare misure cautelari al fine di conservare lo stato di fatto o tutelare provvisoriamente interessi minacciati.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 132 cpv. 2 OG (nella versione in vigore dal 1° luglio 2006), art. 104 lett. a, art. 105 cpv. 2 OG: Cognizione del Tribunale federale delle assicurazioni in caso di valutazione dell'invalidità411 citazioni
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2Rinnovo del permesso di dimora; matrimonio fittizio; abuso di diritto179 citazioni
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3Art. 85 cpv. 2 LAVS, art. 81 cpv. 3 OAVS: Formalità della procedura di azione172 citazioni
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4Determinazione dell'indennità167 citazioni
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5Art. 30 cpv. 1 lett. e LADI, art. 104 lett. a OG112 citazioni
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6Espulsione amministrativa di uno straniero colpito da espulsione giudiziaria incondizionata108 citazioni
Ultime sentenze del TF
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