Fatti

Il ricorrente in opposizione, nato nel 1958, ha lavorato fino a settembre 2000 come dipendente di spedizione e si è annunciato il 15 febbraio 2001 presso l’ufficio AI del Cantone Zurigo a causa di un disturbo alla schiena insorto nel 1998. A decorrere dal 1° settembre 2001 ha percepito una rendita d’invalidità intera (grado d’invalidità del 67%). In seguito alla 4ª revisione LAI, il diritto è stato ridotto a decorrere dal 1° giugno 2004 a una rendita a tre quarti. Una perizia polidisciplinare dell’Academy of Swiss Insurance Medicine (asim) del 28 aprile 2010 ha confermato un grado d’invalidità del 67%, in seguito a ciò l’ufficio AI ha fissato una rendita a tre quarti.

Nel 2015 l’ufficio AI ha avviato d’ufficio una procedura di revisione dopo che era emerso che il ricorrente in opposizione lavorava a ore come addetto alla sicurezza presso la [D. AG] a decorrere dal 1° novembre 2011. Una perizia della SMAB AG del 28 marzo 2017 ha rilevato un grado d’invalidità del 10% e ha portato alla soppressione retroattiva della rendita d’invalidità a decorrere dal 1° novembre 2011 per violazione dell’obbligo di comunicazione (disposizione del 16 luglio 2018).

Il ricorrente in opposizione ha impugnato questa disposizione. Il Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone Zurigo gli ha riconosciuto con una prima sentenza del 30 settembre 2019 una rendita a un quarto a decorrere dal 1° aprile 2014, mentre il Tribunale federale con sentenza 8C_758/2019 del 19 maggio 2020 ha annullato la sentenza e rinviato la causa per una nuova decisione. In seguito la SMAB AG ha redatto una perizia di evoluzione del 5 marzo 2022, che ha escluso un cambiamento significativo delle condizioni di salute. Il Tribunale delle assicurazioni sociali di Zurigo ha riconosciuto al ricorrente in opposizione con sentenza del 24 settembre 2022 retroattivamente a decorrere dal 1° novembre 2011 una rendita d’invalidità graduata: rendita a tre quarti fino al 31 marzo 2015, rendita a un quarto a decorrere dal 1° aprile 2014 e a decorrere dal 1° aprile 2015 una mezza rendita d’invalidità.

L’ufficio AI del Cantone Zurigo ha proposto ricorso contro questa sentenza al Tribunale federale e ha chiesto di annullare il riconoscimento di una mezza rendita d’invalidità a decorrere dal 1° aprile 2015 e di limitare il diritto alla rendita a una rendita a un quarto fino al 31 maggio 2017. Il ricorrente in opposizione ha chiesto il rigetto del ricorso e la concessione del gratuito patrocinio. L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a una presa di posizione.

Legge

1. Esame della legittimazione al ricorso e del diritto applicabile Il Tribunale federale esamina il ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi dell’art. 95 segg. LTF e applica il diritto d’ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Esso è vincolato alle constatazioni di fatto della precedente istanza, a meno che queste non siano manifestamente errate o si basino su una violazione del diritto (art. 97 cpv. 1, art. 105 LTF). La disposizione alla base della sentenza impugnata è stata emanata prima del 1° gennaio 2022, pertanto la LAI revisionata non è ancora applicabile. Di conseguenza, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nella versione valida fino al 31 dicembre 2021 (diritto intertemporale).

2. Valutazione dei presupposti giuridici della revisione Una revisione della rendita d’invalidità presuppone un cambiamento essenziale delle circostanze di fatto che sia idoneo a influenzare il grado d’invalidità e di conseguenza il diritto alla rendita. A tal fine rientrano sia le modifiche dello stato di salute sia le variazioni delle conseguenze lavorative di uno stato di salute invariato (art. 17 cpv. 1 LPGA, art. 7, 8 cpv. 1 LPGA, art. 4 cpv. 1 LAI). La mera valutazione diversa di un fatto sostanzialmente invariato non è rilevante ai fini della revisione (DTF 144 I 103 consid. 2.1).

3. Valutazione delle perizie mediche e delle constatazioni di fatto Il Tribunale delle assicurazioni sociali di Zurigo, nel quadro del rinvio disposto dal Tribunale federale, ha richiesto la perizia di evoluzione SMAB del 5 marzo 2022. Essa ha confermato che tra la perizia asim del 28 aprile 2010 e l’emanazione della disposizione del 16 luglio 2018 non si è verificato alcun cambiamento essenziale delle condizioni di salute. Il ricorrente in opposizione è rimasto inabile al 100% nella sua attività originaria, fisicamente pesante, ma gli era tuttavia possibile svolgere un’attività adattata alla sua menomazione al 60%. Non è stato possibile dimostrare il miglioramento dello stato di salute sostenuto dall’ufficio AI. La precedente istanza ha valutato le perizie mediche in conformità al diritto…