Fatti

La cittadina thailandese la ricorrente ha sposato il 12 febbraio 2013 il cittadino svizzero il ricorrente. La ricorrente è rimasta in Thailandia con la figlia la figlia (nata nel 1999/2000), nata da una precedente relazione, della quale deteneva la custodia. I coniugi hanno vissuto separati per anni, mantenendo comunque il loro rapporto attraverso visite reciproche e mezzi di comunicazione moderni. Il 27 agosto 2020 la ricorrente ha presentato al Dipartimento della migrazione del Canton Zurigo una domanda di autorizzazione all’ingresso per rimanere presso il marito. La domanda è stata respinta con provvedimento del 11 novembre 2020. Il ricorso presentato contro tale decisione alla Direzione della sicurezza del Canton Zurigo è stato respinto (decisione del 11 marzo 2021), così come il ricorso al Tribunale amministrativo del Canton Zurigo (sentenza del 15 dicembre 2021).

Con ricorso in materia di diritto pubblico del 9 febbraio 2022 i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento della sentenza del tribunale amministrativo e l’ordine al Dipartimento della migrazione di autorizzare l’ingresso e il soggiorno in Svizzera della ricorrente. Il Tribunale amministrativo ha rinunciato a presentare osservazioni e ha chiesto il rigetto del ricorso. La Sezione ricorsi della Direzione della sicurezza, il Dipartimento della migrazione e il Segretariato di Stato della migrazione (SEM) non hanno presentato osservazioni.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato in via preliminare la ricevibilità del ricorso. Ha constatato che il ricorso in materia di diritto pubblico concernente autorizzazioni è ricevibile solo se il diritto federale o il diritto internazionale conferiscono un diritto (art. 83 lett. c n. 2 LTF). I ricorrenti hanno fatto valere un diritto di soggiorno ai sensi dell’art. 42 cpv. 1 LStrI, il che ha consentito un esame nel merito. Anche gli ulteriori presupposti per una decisione nel merito erano soddisfatti, sicché è stato possibile esaminare il ricorso.

I ricorrenti hanno eccepito una violazione del loro diritto di essere sentiti (art. 29 Cost.) nonché una motivazione insufficiente della decisione di merito in relazione all’art. 8 CEDU. Il Tribunale federale ha precisato che il diritto di essere sentiti non richiede che la motivazione si pronunci espressamente su ogni argomento delle parti. È sufficiente che la motivazione sia redatta in modo tale che gli interessati possano comprendere la portata della decisione e possano impugnarla dinanzi a un’istanza superiore. La decisione di merito aveva illustrato le ragioni per cui aveva negato il ricongiungimento della ricorrente dopo la scadenza del termine, in particolare alla luce dell’art. 8 CEDU. Le censure formali si sono quindi rivelate infondate.

Nel merito, il Tribunale federale ha esaminato se fossero soddisfatte le condizioni per un ricongiungimento familiare successivo ai sensi dell’art. 47 cpv. 4 LStrI. Secondo l’art. 42 cpv. 1 LStrI, i coniugi stranieri di cittadini svizzeri hanno diritto al rilascio di un’autorizzazione di soggiorno se convivono con questi ultimi. Tuttavia, ai sensi dell’art. 47 cpv. 1 LStrI, la domanda deve essere presentata entro cinque anni. Nel caso di specie, il termine era già scaduto da oltre due anni, sicché i ricorrenti dovevano far valere l’esistenza di importanti motivi familiari ai sensi dell’art. 47 cpv. 4 LStrI.

Il Tribunale federale ha sottolineato che il ricongiungimento familiare successivo deve rimanere un’eccezione e che l’autorizzazione viene rilasciata solo se sussistono…