Fatti

Parti e svolgimento del procedimento:

La ricorrente [A.] è uno dei due figli del defunto [C.] , deceduto il 1° dicembre 2019. Il 7 febbraio 2020 ella ha dichiarato dinanzi al Tribunale distrettuale di Weinfelden la rinuncia all’eredità, la quale è stata registrata con decisione del 20 febbraio 2020. Il Comune di [U.] ha impugnato tale rinuncia, chiedendo il recupero delle prestazioni assistenziali nonché il pagamento di debiti fiscali. Dopo che tali pretese sono state soddisfatte dal fratello della ricorrente, [B.] , il Comune ha ritirato la propria azione, sicché il Tribunale distrettuale ha chiuso il procedimento come definito il 30 settembre 2020.

L’8 settembre 2020 la ricorrente ha sporto denuncia penale nei confronti del fratello per falso in atto pubblico o truffa; tale procedimento è tuttora pendente.

Con istanza del 19 settembre 2020 la ricorrente ha chiesto al Tribunale distrettuale l’annullamento della decisione del 20 febbraio 2020 concernente la registrazione della rinuncia all’eredità. A sostegno della propria richiesta ella ha invocato l’art. 328 cpv. 1 CPC (revisione di una decisione passata in giudicato) nonché l’art. 256 cpv. 2 CPC (annullamento o modifica di un provvedimento di volontaria giurisdizione). Il Tribunale distrettuale ha respinto la domanda con decisione del 21 dicembre 2020. Avverso tale decisione la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi alla Corte d’appello del Canton Turgovia, la quale ha respinto il gravame con decisione del 24 febbraio 2021. Infine, la ricorrente ha adito il Tribunale federale con istanza del 14 maggio 2021, chiedendo l’accoglimento del proprio ricorso di revisione.

Legge

Ammissibilità del ricorso: Il Tribunale federale verifica preliminarmente l’ammissibilità del ricorso. Si tratta di una decisione definitiva di un giudice cantonale superiore, avverso la quale la ricorrente è soccombente. Il termine per il ricorso è stato rispettato e il valore della lite supera i fr. 30'000.--, sicché il ricorso in materia civile è ammissibile (art. 90, 75, 76, 100 cpv. 1, 74 lett. b LTF).

Natura giuridica della rinuncia all’eredità: La rinuncia a un’eredità è una dichiarazione unilaterale di volontà, che in linea di principio è irrevocabile. Tuttavia, può essere impugnata in determinate circostanze, segnatamente per vizio di volontà (art. 23 segg. CO in via analogica). La ricorrente non ha impugnato la propria dichiarazione di rinuncia nel procedimento cantonale sotto questo profilo, sicché tale aspetto è irrilevante ai fini del presente ricorso.

Funzione della protocollazione della rinuncia: La rinuncia deve essere dichiarata dinanzi all’autorità competente, la quale redige un verbale al riguardo (art. 570 cpv. 1 e 3 CC). Tale verbale serve unicamente come prova della formulazione e del momento della dichiarazione e non produce effetti di cosa giudicata. Anche qualora una dichiarazione di rinuncia fosse respinta, l’erede può comunque far valere la rinuncia dichiarata e i creditori del defunto possono agire nei confronti dell’erede. L’autorità dispone di una cognizione limitata, segnatamente in caso di ordinanza di liquidazione fallimentare o di rilascio del certificato di eredità.

Diritto processuale applicabile: L’autorità competente per la protocollazione della rinuncia è determinata dai Cantoni (art. 54 cpv. 1 disp. trans. CC). Laddove il CC non preveda espressamente un giudice o un’autorità amministrativa, i Cantoni sono liberi di…