Fatti

Parti e svolgimento del procedimento:

Il ricorrente [A.] , proprietario di un immobile a [U.] , lo ha messo a disposizione gratuitamente al sodalizio [B.] a partire dall’ottobre 2009. A partire dall’estate 2016 sono sorti conflitti tra lui e i membri del consiglio di amministrazione in merito all’utilizzo dell’immobile. [A.] ha risolto il contratto di utilizzo provvisorio alla fine di giugno 2017. Con lettera del 8 agosto 2017, in qualità di membro del sodalizio, ha richiesto la visione della documentazione societaria interna. Il sodalizio gli ha comunicato il 23 agosto 2017 che, con delibera del consiglio di amministrazione del 11 luglio 2017, era stato escluso dal sodalizio. [A.] ha impugnato l’esclusione all’interno del sodalizio. La assemblea generale del 12 marzo 2018 ha rinviato la decisione, mentre quella del 13 marzo 2019 ha confermato all’unanimità l’esclusione. Le informazioni richieste non sono state consegnate.

Il 7 febbraio 2019 [A.] ha presentato ricorso presso il Tribunale distrettuale di Baden con le richieste di annullamento dell’esclusione dal sodalizio, di invalidazione delle delibere delle assemblee generali del 2018 e del 2019 nonché di consegna di tutta la documentazione societaria per gli anni dal 2014 al 2019. Con decisione del 20 novembre 2019 il Tribunale distrettuale ha respinto il ricorso. Contro tale decisione [A.] ha presentato appello il 9 ottobre 2020 presso il Tribunale superiore del Cantone Argovia, il quale con sentenza del 26 maggio 2021 lo ha respinto con condanna alle spese. Con atto del 9 luglio 2021 [A.] si è rivolto al Tribunale federale sottoponendo essenzialmente le medesime richieste.

Rappresentazione del fatto da parte del Tribunale federale:

Il Tribunale federale ha fondato la sua decisione sulle risultanze delle istanze precedenti. Secondo queste ultime, il ricorrente era un membro passivo del sodalizio. La delibera del consiglio di amministrazione del 11 luglio 2017 sull’esclusione del ricorrente gli era stata comunicata e l’esclusione, dopo il procedimento di ricorso interno, era stata confermata dall’assemblea generale del 13 marzo 2019. Il ricorrente ha contestato la validità dell’esclusione e ha richiesto la consegna della documentazione societaria, in particolare per verificare la legittimità della modifica statutaria del 2015 e della gestione del sodalizio.

Legge

1. Ammissibilità del ricorso e questioni procedurali:

Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso in materia civile ai sensi degli art. 72 cpv. 1, art. 75 cpv. 1 e art. 90 LTF. Ha constatato che il ricorso non era sufficientemente motivato, in particolare per quanto concerne la lamentata violazione del diritto alla prova (art. 29 cpv. 2 Cost.) e i requisiti formali delle richieste probatorie. Il ricorrente non aveva chiaramente correlato le proprie richieste alle rispettive affermazioni di fatto e il Tribunale superiore ha qualificato le domande come modifiche inammissibili della domanda. Inoltre, il Tribunale federale ha rilevato che il ricorrente non si era sufficientemente confrontato con le motivazioni portanti delle istanze precedenti, limitandosi a esporre la propria visione delle cose. Infine, il ricorso era in parte inammissibile poiché si riferiva alla decisione di primo grado, sostituita dalla sentenza del Tribunale superiore.

2. Diritto di prova e richieste di esibizione:

Il ricorrente ha eccepito la violazione degli art. 160 e 164 CPC, poiché le sue richieste di esibizione erano state respinte. Il Tribunale federale ha precisato che un mezzo di prova è offerto in modo conforme solo se può essere chiaramente correlato a un’affermazione di fatto. Il ricorrente non aveva sufficientemente precisato le proprie richieste e il Tribunale superiore le aveva respinte in quanto tardive o indeterminate. Inoltre, la richiesta di esibizione era eccessiva nel merito, poiché si estendeva su diversi anni senza un nesso concreto con le presunte violazioni del diritto. Il Tribunale federale non ha ravvisato alcuna violazione del diritto di prova, poiché il ricorrente non aveva adempiuto ai requisiti formali.

3. Esclusione dal sodalizio e status di membro:

Il ricorrente ha contestato la validità dell’esclusione dal sodalizio, sostenendo di essere stato un membro attivo. Il Tribunale federale ha richiamato l’art. 72 CC, secondo cui l’esclusione dei membri è ammessa solo in presenza di basi statutarie o di motivi importanti. Le istanze precedenti avevano accertato che il ricorrente era un membro passivo e che l’esclusione era stata decisa per motivi importanti. Il ricorrente non è riuscito a fornire la prova rigorosa della propria qualità di membro attivo, non avendo prodotto mezzi di prova…