Fatti

L'Ufficio AI del Cantone San Gallo riconobbe al richiedente A. (nato nel 1960) con decisione del 7 ottobre 2011, a decorrere dal 1° gennaio 2008, una rendita d’invalidità completa. Sulla base di segnalazioni anonime, l’Ufficio AI avviò un procedimento di revisione e revocò la rendita d’invalidità con decisione del 25 aprile 2016, a decorrere dal 1° giugno 2016. Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone San Gallo accolse parzialmente il ricorso di [A.] e gli riconobbe, a decorrere dal 1° giugno 2016, una mezza rendita (decisione del 6 settembre 2018).

Il Tribunale federale annullò tale decisione con sentenza 8C_776/2018 del 9 maggio 2019 e rinviò la causa al giudice di primo grado per ulteriori accertamenti e una nuova decisione. Sulla base di una richiesta rivolta all’esperto psichiatrico della perizia giudiziaria, il Tribunale delle assicurazioni, con decisione del 11 dicembre 2019, revocò nuovamente la decisione del 25 aprile 2016 e ridusse il diritto di [A.] a una mezza rendita d’invalidità, a decorrere dal 1° giugno 2016. Inoltre, impose all’Ufficio AI le spese della perizia giudiziaria per un importo di fr. 13'588.30.

Il 31 dicembre 2019 (data di spedizione: 13 gennaio 2020), l’Ospedale B. emise una fattura di fr. 1'540.- per la complementazione della perizia giudiziaria del 12 settembre 2019 da parte dell’esperto psichiatrico. Il Tribunale delle assicurazioni concesse alle parti il diritto di essere sentite il 16 gennaio 2020 e annunciò il 12 febbraio 2020 che avrebbe deciso in merito alla traslazione delle spese per la complementazione della perizia giudiziaria al termine del procedimento dinanzi al Tribunale federale. Dopo che il Tribunale federale, con sentenza 8C_105/2020 del 2 giugno 2020, non aveva preso in esame il ricorso di [A.], il Tribunale delle assicurazioni, con decisione del 16 luglio 2020, impose all’Ufficio AI anche queste spese aggiuntive, in aggiunta alla decisione del 11 dicembre 2019.

L’Ufficio AI propose ricorso in materia di diritto pubblico chiedendo l’annullamento della decisione di primo grado del 16 luglio 2020. Il Tribunale delle assicurazioni chiese il rigetto del ricorso, mentre [A.] rinunciò a presentare osservazioni.

Diritto

Il Tribunale federale ha esaminato se il giudice di primo grado avesse violato il diritto federale imponendo all’Ufficio AI, con decisione del 16 luglio 2020, le spese fatturate in un secondo momento per la complementazione della perizia giudiziaria. L’Ufficio AI ha in particolare eccepito la violazione dell’obbligo di motivazione ai sensi dell’art. 112 cpv. 1 lett. b LPGA e dell’art. 29 cpv. 2 Cost., poiché la decisione non indicava una base giuridica sufficiente per il riesame della decisione passata in giudicato del 11 dicembre 2019.

Il giudice di primo grado ha affermato che, ai sensi dell’art. 45 LPGA, le spese di una perizia giudiziaria possono essere generalmente imposte all’Ufficio AI. Tuttavia, mancava una motivazione sulla base giuridica che giustificasse la correzione della decisione passata in giudicato. Il riferimento al regolamento procedurale cantonale (art. 18 del Regolamento sull’organizzazione e la gestione del Tribunale delle assicurazioni) riguardava unicamente la competenza del giudice unico e non la liceità del riesame di una decisione passata in giudicato. Le ampie osservazioni del giudice di primo grado nel procedimento dinanzi al Tribunale federale non potevano sostituire ex post la motivazione mancante. La decisione del 16 luglio 2020 non soddisfaceva pertanto i requisiti dell’art. 112 cpv. 1 lett. b LPGA e costituiva una violazione dell’obbligo di motivazione.

Il giudice di primo grado ha sostenuto che la sua decisione del 11 dicembre 2019 era divenuta definitiva a seguito della sentenza di non entrata del Tribunale federale del 2 giugno 2020 (8C_105/2020). Per l’imposizione successiva di spese aggiuntive, sarebbe stato tuttavia necessario un titolo di revoca. Il giudice di primo grado ha…